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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33984/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto nel procedimento per emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico del Monaco. Il ricorrente deduceva: assenza di fumus delicti a suo carico (sosteneva di essere estraneo alla gestione delle societa' cosiddette "cartiere"); errata determinazione del profitto (sosteneva che era stato attribuito il profitto derivante dall'utilizzo delle fatture da terzi e non il compenso eventualmente percepito dall'emittente); fatti nuovi idonei a superare il cosiddetto giudicato cautelare: pagamento dei debiti tributari da parte di uno dei soggetti utilizzatori delle fatture, presunta ritrattazione di dichiarazioni a suo carico (Spitoni), e presunta sproporzione tra valore dei beni sequestrati e l'ammontare del profitto contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questione sollevate fossero state gia' esaminate in precedenti provvedimenti cautelari (riesame e appello cautelare) e che si fosse formato il "giudicato cautelare", per cui non e' possibile un rinnovato sindacato sugli stessi elementi in assenza di fatti nuovi realmente idonei a modificarne gli esiti. I "fatti nuovi" addotti (saldo tributario di uno soltanto degli utilizzatori, generica ritrattazione dello Spitoni, censure sulla valutazione dei beni e sul calcolo del profitto) sono stati ritenuti irrilevanti o non sufficientemente documentati per rompere il vincolo del giudicato cautelare. La Corte ha quindi confermato l'impianto del Tribunale di Roma e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Il controllo sulla motivazione del giudice cautelare in materia reale e' limitato; la Corte ricorda che la valutazione della congruita' della misura di sequestro rispetto al profitto/proporzione non e' agevolmente sindacabile in cassazione avverso provvedimenti cautelari quando la motivazione del riesame e' stata adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le sanzioni per i ricorsi infondati: la Corte applica l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. III pen., 16 marzo 2016, n. 10976

    Principio richiamato secondo cui il giudicato cautelare derivante da una precedente pronuncia di riesame opera nello stato degli atti e preclude ulteriori interventi in assenza di una modifica della situazione di riferimento; in cassazione non si puo' rinnovare il sindacato sugli stessi elementi gia' valutati.

Massime di principio

  • Il cosiddetto "giudicato cautelare" preclude la riconsiderazione in sede cautelare di questioni gia' definitivamente decise in precedenti provvedimenti di riesame o appello cautelare, salvo l'emergere di fatti nuovi, specifici e decisivi.
  • Perche' un fatto nuovo sia idoneo a "rompere" il giudicato cautelare deve essere concreto, documentato e tale da incidere direttamente sulla valutazione del fumus, del periculum o della proporzione del sequestro; mere dichiarazioni generiche o il pagamento dei debiti di uno soltanto dei soggetti utilizzatori non sono in genere sufficienti.
  • La distinzione tra "prezzo del reato" e "profitto" e' rilevante: tuttavia, la determinazione del valore assoggettabile a sequestro in materia fiscale e' indirizzata a cogliere il vantaggio illecito collegato al meccanismo fraudolento e puo' comprendere elementi relativi all'Iva o all'evasione realizzata tramite le fatture fittizie, se correttamente motivato dall'Ufficio e convalidato dal giudice.
  • Le ritrattazioni di dichiarazioni testimoniali hanno efficacia solo se puntualmente documentate, datate e idonee a smentire il quadro probatorio complessivo; una ritrattazione generica non e' sufficiente a ribaltare la situazione cautelare.
  • Le censure sulla sproporzione tra valore dei beni sequestrati e profitto contestato vanno proposte e dimostrate con elementi temporali e valutativi specifici: se la questione e' stata gia' affrontata dal riesame con motivazione non apparente, non e' agevolmente riconsiderabile in cassazione.

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