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Ordinanza

Ordinanza n. 4082/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento della comunicazione n. -OMISSIS-, caricata in data 09.04.2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 799 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2024; del verbale n. -OMISSIS- del 14.03.2025 della diciannovesima Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 - presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta dal n. 799; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del voto della prova scritta e della non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, nonché il verbale della sottocommissione esaminatrice relativo all’elaborato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il voto attribuito all’elaborato contenuto nella busta n. 799 e la conseguente non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024, chiedendo l’annullamento della comunicazione, del verbale della sottocommissione e degli atti connessi. L’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La questione centrale individuata dal Tribunale riguarda l’applicabilità, anche al presente giudizio, dell’art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della l. n. 18/2024, concernenti il differimento dell’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 della l. n. 47/2012 per la sessione 2024 dell’esame forense.

La decisione

Il Tribunale ha rilevato che le medesime norme oggetto della questione di legittimità costituzionale già sollevata nel diverso giudizio R.G. n. 1509/2025 devono trovare applicazione anche nel presente processo, vertente su una questione di diritto analoga. Ha quindi prospettato l’adozione di una sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma non l’ha ancora disposta. In applicazione dei principi affermati dal Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sulla prospettata sospensione e sulla possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    La disposizione è indicata come norma della cui legittimità costituzionale è stata dubitata, nella parte in cui differisce l’entrata in vigore della disciplina prevista per l’esame di abilitazione forense anche con riferimento alla sessione 2024.

  • art. 1 l. n. 18/2024

    La norma di conversione è richiamata insieme all’art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023 quale disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 46 l. n. 47/2012

    La norma è individuata quale disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale già sollevata nel giudizio analogo è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per possibile contrasto con il principio di uguaglianza.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    È richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio nel quale è stato sollevato l’incidente di costituzionalità e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    È indicato quale base normativa della prospettata sospensione impropria del presente giudizio, ancora non disposta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, secondo il percorso argomentativo dell’ordinanza, il previo contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando un giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già devoluta alla Corte costituzionale in altro processo, il giudice può prospettare la sospensione impropria del giudizio, ma deve previamente sottoporre tale questione al contraddittorio delle parti.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere adottata solo dopo aver consentito alle parti di esprimersi sulla sospensione e, se del caso, di valutare l’intervento o l’interlocuzione nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
  • La possibilità di sospendere impropriamente un giudizio per la pendenza di un incidente di costituzionalità relativo a norme applicabili a una controversia analoga non esonera il giudice dall’assegnazione di un termine per memorie e dalla successiva riserva della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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