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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1519/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007 con cui era stata contestata la indeducibilità di costi e la indebita detrazione dell'IVA relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L'Ufficio sosteneva che Virga avesse svolto ruolo di mera interposizione fittizia per rendere finanziabili operazioni da parte di altri soggetti. La società aveva ottenuto l'annullamento in primo grado (CTP di Lucca) e la C.T.R. Toscana aveva confermato l'accoglimento per mancata prova dell'accordo simulatorio e per il carattere effettivo dell'attività svolta dalla Virga. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi (riguardanti normativa IVA e fiscale, principio di neutralità IVA, inerenza/pro rata, e onere della prova della buona fede), ma il tema decisivo in Cassazione è stato processuale: la tempestività della notifica del ricorso via PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notifica via PEC. Dalla documentazione prodotta risultava che la ricevuta di accettazione (e il dettaglio della spedizione) erano stati generati il 13 dicembre 2016 alle ore 00:00:01/00:00:00, mentre il termine lungo per proporre il ricorso scadeva il 12 dicembre 2016; pertanto la notifica si è perfezionata dopo il dies ad quem. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 75/2019) e le regole tecniche/eIDAS/C.A.D., precisando che, ai fini della tempestività delle notifiche via PEC, la ricevuta di accettazione deve essere generata entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile, ossia entro le 23:59:59 (UTC) del giorno di scadenza. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente; non è dovuto ulteriore contributo unificato perché si tratta di impugnazione promossa da amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972

    art. 19; art. 54, comma 2

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA e alla inerenza. La Corte non ha deciso sul merito ma ha richiamato la disciplina per contestualizzare i motivi di gravame.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Citati dalla ricorrente in relazione agli accertamenti fiscali e agli elementi probatori; la Corte non ha esaminato nel merito per inammissibilità processuale.

  • Codice Civile

    Riferito ai criteri di valutazione delle presunzioni; la ricorrente contestava l'uso di presunzioni dalla C.T.R., ma la Cassazione non ha affrontato il merito sostanziale.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 327 c.p.c.; art. 147 c.p.c.; art. 155 c.p.c.

    Art. 360 invocato come motivo di cassazione; art. 327 e 155 richiamati per determinazione del termine di impugnazione; art. 147 relativo ai limiti orari delle notifiche è stato richiamato rispetto alla scissione soggettiva degli effetti della notifica telematica.

  • decreto-legge n. 179/2012 (art. 16-septies) - richiamato

    La Corte Costituzionale (sent. 75/2019) ha dichiarato l'illegittimità di parte della norma nella parte che disponeva la perfezione della notifica per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo per le ricevute generate dopo le 21; Cassazione ha richiamato la pronuncia per stabilire che la ricevuta di accettazione deve essere generata entro le 23:59:59 del giorno di scadenza.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)

    art. 1; art. 2(33); art. 41; art. 42

    Richiamato per la disciplina delle validazioni temporali: la marca/referenza temporale qualificata gode di presunzione di accuratezza e si basa su tempo collegato all'UTC; utile a giustificare l'affidabilità dei timestamp PEC.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Prevede la ricevuta di accettazione come prova dell'avvenuta spedizione; la Corte indica che il momento della generazione della ricevuta di accettazione è quello rilevante per il notificante.

  • Legge n. 53/1994

    Richiamata per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario; la Corte ne conferma l'applicabilità alle notificazioni telematiche entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005)

    Stabilisce opponibilità ai terzi della data e ora di trasmissione/ ricezione se conformi al DPR 68/2005 e regole tecniche; la Corte ne ha fatto riferimento per la rilevanza dei timestamp generati dal gestore PEC.

  • Decreto ministeriale 2 novembre 2005 (Regole tecniche PEC)

    Contiene le regole tecniche per la formazione e validazione temporale della PEC; la Corte lo utilizza per spiegare il riferimento all'UTC e i margini tecnici (scarto non superiore a un secondo).

  • Disposizioni sul contributo unificato

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato)

    La Corte ha ricordato che, trattandosi di impugnazione proposta da amministrazione dello Stato, non è dovuto ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per le notifiche via PEC del ricorso in Cassazione il momento rilevante per la tempestività è la generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente: essa deve essere prodotta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile, ossia entro le 23:59:59 (UTC) del dies ad quem.
  • Il mero avvio dell'invio da parte del mittente (ad es. il 'clic' di invio) non vale a fissare il momento perfezionativo se la ricevuta di accettazione è generata solo dopo la mezzanotte: la documentazione del fornitore PEC (dettaglio spedizione) è decisiva.
  • In casi 'al limite' vanno considerati anche i profili tecnici e regolamentari (eIDAS, regole tecniche PEC, marca temporale UTC); quando si contesta tempestività è fondamentale produrre i log e i riferimenti temporali opponibili (ricevute e timestamp qualificati).
  • Sulla sostanza delle contestazioni fiscali (simulazione, inesistenza di operazioni, deducibilità costi e detrazione IVA): la decisione sulla tempestività può escludere l'esame di merito; tuttavia, in generale, l'Amministrazione deve provare la simulazione e il danno, mentre il cessionario/committente che pretende la detrazione IVA può doversi difendere dimostrando la propria buona fede e l'inerenza dell'IVA (oltre alla possibile applicazione del pro rata per attività esenti).
  • Nel contenzioso tributario è cruciale curare sia il merito probatorio (documentazione che provi l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assenza di accordi simulatori) sia la puntuale gestione delle notifiche telematiche (conservazione delle ricevute e controllo dei timestamp) per non vanificare la tutela giurisdizionale per vizi formali.
  • La giurisprudenza recente interpreta restrittivamente l'uso di regole 'estese' della scissione soggettiva degli effetti della notifica: non è consentito anticipare il perfezionamento per il notificante oltre quanto provato dalla ricevuta di accettazione.

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