Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10991/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta la ritenuta ritualità della querela e la legittimazione del SUDATI a sporgere querela (sostendosi che la legittimazione spettasse invece alla banca), la mancata prova della falsificazione della firma sulle fatture (reato di falso in parte depenalizzato), l'irritualità delle deduzioni sulla diligenza della persona offesa e la possibile alternativa interpretazione che fosse il SUDATI ad appropriarsi delle somme accreditate sulla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sul merito ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché, alla data della decisione, era ampiamente decorso il termine di prescrizione del reato di truffa ascritto ad AZZINI (anche considerando i periodi di sospensione). Ha però confermato integralmente le statuizioni civili in favore della parte civile SUDATI Marco; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di merito che si limitavano a rivalutare le prove, richiamando il divieto di sindacare il mero apprezzamento critico dei fatti in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    il fatto non è più previsto dalla legge come reato

    La Corte territoriale aveva escluso la rilevanza penale della condotta relativa alla falsificazione in quanto la fattispecie non è più considerata reato; la Cassazione richiama tale valutazione senza censurarla.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.

    La condanna civile a favore della parte civile è stata confermata e la Cassazione ha deciso sull'impugnazione anche ai soli effetti civili richiamando l'art. 578 c.p.p., che disciplina la decisione della Corte di legittimità sugli effetti civili quando annulla per prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta dopo la pronuncia di merito comporta l'annullamento della sentenza agli effetti penali anche se i giudici di merito avevano ritenuto fondata l'accusa; le obbligazioni civili possono però rimanere confermate.
  • La legittimazione a proporre querela o costituirsi parte civile può spettare anche al terzo che abbia subito un danno patrimoniale 'indiretto' (es. socio della società danneggiata) qualora sia provato che ha subito il pregiudizio.
  • In cassazione non è possibile ottenere la riapertura della discussione sui fatti e sulla valutazione della prova salvo che non sussistano vizi della motivazione costituiti da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; le doglianze che propongono una diversa valutazione delle stesse risultanze sono inammissibili.
  • La depenalizzazione o la rimozione di una fattispecie dal novero dei reati incide direttamente sull'applicabilità della pena ma non necessariamente sulle conseguenze civili che possono rimanere in capo all'imputato.
  • In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione (inclusi eventuali periodi di sospensione) e documentare chi fosse effettivamente autorizzato e abbia operato sui conti per contestare o difendere le pretese di responsabilità penale e civile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.