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Ordinanza

Ordinanza n. 704/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento comunicato il 05.06.2025 dal Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione Marina Militare – Sezione di Taranto, Atto Dispositivo n. -OMISSIS- del 20.05.2025, avente ad oggetto “riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo per assenza per malattia superiore al 150° giorno dalla domanda di transito - SC. Scelto -OMISSIS-, nato a Bari il -OMISSIS-, in servizio presso Marigeminil Taranto, quale dipendente civile della difesa”; - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dispositivo di riduzione degli assegni fissi e continuativi per assenza per malattia superiore al 150° giorno dalla domanda di transito nei ruoli civili

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento comunicato il 5 giugno 2025 con cui il Ministero della Difesa ha disposto la riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo in ragione dell’assenza per malattia protrattasi oltre il 150° giorno decorrente dalla domanda di transito nei ruoli civili della Difesa. Il TAR, rilevata la costituzione dell’Amministrazione mediante una relazione sintetica e il deposito di documentazione parziale, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sulla ricostruzione della posizione del ricorrente: durata dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio; situazione esistente al momento del giudizio di inidoneità militare del 12 ottobre 2023 e della domanda di transito del 14 novembre 2023; numero complessivo dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio rilevante; residua disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di periodi di aspettativa retribuiti integralmente o al 50%, computando i giorni anteriori alla domanda di transito e detraendo il periodo speciale di 150 giorni successivo alla domanda.

La decisione

Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sul ricorso e disposto un’integrazione istruttoria a carico del Ministero della Difesa. L’Amministrazione dovrà depositare, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione ad opera del ricorrente, una relazione documentata e corredata dalla documentazione necessaria, numerata e puntualmente richiamata, avente ad oggetto i quattro profili indicati in motivazione. Il Collegio ha evidenziato la necessità dell’istruttoria anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa relativa a casi ritenuti sovrapponibili, senza formulare allo stato una decisione sulla legittimità dell’atto impugnato né sulla domanda cautelare. La causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 912, comma 1, d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale riferimento per individuare il quinquennio nel quale verificare i giorni complessivi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio fruiti dal ricorrente.

  • art. 26, legge 5 maggio 1976, n. 187

    La disposizione è richiamata quale parametro per verificare l’eventuale residua spettanza di periodi di aspettativa con retribuzione integrale o ridotta al 50%, tenendo conto dei periodi anteriori alla domanda di transito e del periodo speciale di 150 giorni decorrente dalla domanda.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della riduzione del trattamento economico per assenza per malattia dipende dal computo dei periodi di aspettativa fruiti e dalla loro collocazione temporale rispetto alla domanda di transito nei ruoli civili, il giudice può disporre un’istruttoria d’ufficio per acquisire una ricostruzione completa, documentata e verificabile della posizione del dipendente.
  • Ai fini della verifica della spettanza del trattamento economico durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, occorre ricostruire il numero complessivo dei giorni fruiti nel quinquennio di riferimento e verificare l’eventuale residuo periodo retribuibile secondo la disciplina applicabile.
  • Nel caso di transito dai ruoli militari a quelli civili, la verifica della legittimità della riduzione stipendiale richiede di distinguere i periodi di aspettativa anteriori alla domanda di transito dal periodo speciale di 150 giorni decorrente dalla presentazione della domanda, accertando gli effetti di ciascun periodo sul trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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