Corte di giustizia, Sentenza C-270/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 novembre 2023. — G.D. e a. contro Ministero dell'Istruzione e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Ravenna. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio. — Causa C-270/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tutela anche i docenti del settore pubblico stabilizzati dopo il precariato. Ha quindi ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione una disciplina italiana che, da un lato, esclude dal computo dell'anzianità alcuni servizi brevi o discontinui e, dall'altro, riduce al due terzi il riconoscimento dei periodi oltre il quarto anno. La sentenza precisa inoltre che il precedente Motter non impone una validazione generale e astratta della normativa nazionale, ma consente al giudice nazionale di verificare in concreto la compatibilità con la clausola 4.
Riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato stabilizzati: compatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro di una normativa italiana che esclude taluni periodi brevi e limita al due terzi il computo oltre il quarto anno.
La questione giuridica
Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale italiana che, ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti stabilizzati, non computa i servizi a termine inferiori a 180 giorni per anno scolastico o non svolti continuativamente dal 1° febbraio al termine degli scrutini, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate, e che limita al due terzi il riconoscimento dei periodi eccedenti i quattro anni, con recupero del terzo residuo solo dopo un certo numero di anni. In via preliminare, la Corte è stata anche interpellata sul significato della sentenza Motter e sulla rilevanza dell'orario di lavoro e del pro rata temporis.
Principio di diritto
La clausola 4 dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale che, per la ricostruzione di carriera di un docente assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato, escluda integralmente i servizi a termine che non raggiungono 180 giorni nell'anno scolastico o non sono svolti in continuità dal 1° febbraio agli scrutini finali, a prescindere dalle ore effettive lavorate, e che inoltre limiti ai due terzi il computo dei periodi eccedenti i quattro anni, recuperando il residuo solo dopo molti anni. Tali differenze di trattamento riguardano condizioni di impiego comparabili e non risultano giustificate da ragioni oggettive, poiché la mera temporaneità del rapporto e la struttura generale della norma non bastano a fondare la disparità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 4 dell'accordo quadro
- Clausola 1 dell'accordo quadro
- Clausola 2 dell'accordo quadro
- Clausola 3 dell'accordo quadro
- Considerando 14 della direttiva 1999/70/CE
- Articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988
- Articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994
- Articolo 489 del decreto legislativo n. 297/1994
- Articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
Riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato stabilizzati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Ravenna in materia di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico pubblico. I ricorrenti, docenti poi immessi in ruolo, contestavano il metodo di ricostruzione della carriera applicato dal Ministero dell'Istruzione ai fini dell'anzianità e della retribuzione.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano prestato servizio per più anni con contratti a termine di varia durata e natura, per poi essere stabilizzati mediante procedura di selezione per soli titoli. Il Ministero aveva riconosciuto soltanto una parte dell'anzianità pre-ruolo, applicando l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 e le norme collegate.
I lavoratori chiedevano invece il computo integrale di tutti i giorni lavorati, con conseguenti differenze retributive e regolarizzazione contributiva. Il giudice del rinvio segnalava il contrasto tra la disciplina nazionale e la clausola 4 dell'accordo quadro, anche alla luce della sentenza della Cassazione italiana n. 31149/2019 e della precedente sentenza Motter (C‑466/17).
Normativa rilevante
Sul piano dell'Unione, la Corte richiama:
- la direttiva 1999/70/CE;
- l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
- in particolare la clausola 4, sul divieto di trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato;
- la clausola 1, relativa agli obiettivi di non discriminazione e prevenzione degli abusi.
Sul piano interno, sono richiamati:
- l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994;
- l'articolo 489 dello stesso decreto, come integrato dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999;
- l'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunale di Ravenna chiedeva, in sostanza, se la sentenza Motter avesse già imposto la disapplicazione delle norme italiane in materia di ricostruzione di carriera solo quando, in concreto, meno favorevoli, oppure se avesse dichiarato la loro compatibilità in via generale.
In subordine, domandava se la clausola 4 imponesse:
- il riconoscimento di ogni periodo di lavoro a termine, senza soglie minime annue di 180 giorni o continuità dal 1° febbraio agli scrutini finali;
- il riconoscimento integrale anche dei servizi svolti con orario ridotto o spezzoni orari;
- il pieno computo dei periodi oltre il quarto anno, senza limitazione ai due terzi.
Ricevibilità e procedimento accelerato
La Corte respinge la richiesta di procedimento accelerato, ricordando che tale strumento richiede una urgenza straordinaria e non può essere giustificato dal solo numero elevato di controversie o dall'interesse dei singoli a una risposta rapida.
Quanto alla ricevibilità, la Corte esclude che le questioni siano ipotetiche: il giudice del rinvio ha spiegato in modo sufficiente che permane un dubbio interpretativo sulla portata della clausola 4 e sulla portata della sentenza Motter nel contesto concreto della causa.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che non le spetta interpretare il diritto nazionale né pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità delle norme interne con il diritto dell'Unione: il suo compito è fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari.
Rileva poi che la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto, ha portata ampia e non può essere interpretata restrittivamente. Le disposizioni nazionali controverse incidono sulle "condizioni di impiego" perché riguardano il calcolo dell'anzianità e quindi la collocazione retributiva.
La Corte osserva che i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio, svolgevano mansioni comparabili: i primi sostituivano i secondi nello stesso posto e con le medesime funzioni. Il fatto di aver lavorato con incarichi brevi, frammentati o su spezzoni orari non basta, di per sé, a negare la comparabilità, salvo verifica del giudice nazionale.
Quanto alle "ragioni oggettive", la Corte ricorda che esse non possono consistere nella sola previsione di una norma generale e astratta né nella mera temporaneità del rapporto. Pur potendo essere legittimi gli obiettivi di riflettere differenze reali nell'attività lavorativa e di evitare discriminazioni alla rovescia, la normativa italiana va oltre quanto necessario perché:
- esclude totalmente alcuni periodi di servizio brevi o non continui, senza considerare le ore effettivamente lavorate;
- limita ulteriormente al due terzi il computo oltre il quarto anno;
- rimanda il recupero del terzo residuo a distanza di molti anni.
La Corte sottolinea anche che, secondo le indicazioni fornite, il sistema nazionale non appare basarsi sul numero di ore effettive ma sulla durata del rapporto di lavoro; di conseguenza, l'argomento fondato sulla riduzione oraria non giustifica il diverso trattamento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che la clausola 4 dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale come quella descritta dal giudice del rinvio. In particolare, è incompatibile con il diritto dell'Unione una disciplina che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità al momento della nomina a tempo indeterminato:
- escluda i periodi di servizio a termine inferiori a 180 giorni nell'anno scolastico o non svolti continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali, indipendentemente dalle ore lavorate;
- limiti ai due terzi il computo dei periodi che superano i quattro anni, con recupero del residuo dopo un lungo periodo di servizio.
Portata pratica della sentenza
Per i professionisti, la decisione conferma che la ricostruzione della carriera dei docenti stabilizzati non può avvenire con criteri che penalizzino in modo automatico e generalizzato il servizio pre-ruolo a termine. Il giudice nazionale deve verificare la comparabilità concreta delle situazioni, ma non può mantenere una disciplina che, nel complesso, comporti una sottrazione sistematica di anzianità non giustificata da ragioni oggettive.
Rapporto con la sentenza Motter
La Corte chiarisce che la sentenza Motter non ha dato una validazione generale e astratta dell'intera disciplina italiana, né ha precluso ogni controllo caso per caso. Essa aveva fornito gli elementi interpretativi necessari nel contesto allora esaminato, lasciando al giudice nazionale le verifiche sulla normativa concreta e sulla sua applicazione ai singoli casi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-228/21
- Sentenza · 30 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-173/22
- Sentenza · 30 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-328/22
- Sentenza · 30 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-787/22
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-661/22
- Sentenza · 29 nov 2023Tribunale, Sentenza T-19/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →