Corte di giustizia, Sentenza C-328/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 novembre 2023. — Commissione europea contro Repubblica di Slovenia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4, paragrafi 1 e 3, articoli 5 e 15 – Allegato I, sezioni B e D – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento. — Causa C-328/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un ricorso per inadempimento della Commissione contro la Slovenia in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Ha dichiarato irricevibili le censure relative ad alcuni agglomerati per difetto di corrispondenza con il procedimento precontenzioso, ma ha accolto il ricorso quanto all’agglomerato di Lubiana. In particolare, ha accertato la violazione degli articoli 4 e 15 della direttiva 91/271, poiché non era garantito il trattamento secondario di tutte le acque reflue e i controlli sugli scarichi non rispettavano i requisiti UE. Le spese sono state compensate, essendo entrambe le parti risultate parzialmente soccombenti.
Inadempimento della Repubblica di Slovenia per mancata conformità dell’agglomerato di Lubiana ai requisiti della direttiva 91/271 sul trattamento secondario delle acque reflue urbane e sui controlli degli scarichi.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Slovenia avesse omesso, alla scadenza del termine del parere motivato, di adottare le misure necessarie per garantire, per l’agglomerato di Lubiana, il trattamento secondario o equivalente di tutte le acque reflue urbane convogliate in rete fognaria e il controllo adeguato degli scarichi degli impianti di trattamento, in violazione degli articoli 4, paragrafi 1 e 3, e 15, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE; in via preliminare, se fossero ricevibili anche censure relative agli agglomerati di Kočevje, Trbovlje, Tržič e Ptuj non adeguatamente formulate nel procedimento precontenzioso.
Principio di diritto
In un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE, l’oggetto della controversia è delimitato dal procedimento precontenzioso e non può essere ampliato in giudizio con censure nuove o fondate su basi fattuali e giuridiche diverse; nel merito, uno Stato membro viola la direttiva 91/271 quando, alla scadenza del termine del parere motivato, non assicura per un agglomerato il trattamento secondario o equivalente di tutte le acque reflue urbane convogliate in rete fognaria e non effettua controlli adeguati sugli scarichi degli impianti di trattamento conformemente all’allegato I, sezioni B e D. La Corte ha quindi dichiarato l’inadempimento della Slovenia limitatamente all’agglomerato di Lubiana e ha respinto il ricorso per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 91/271/CEE
- Regolamento (CE) n. 1137/2008
- Allegato I, sezione B, direttiva 91/271/CEE
- Allegato I, sezione D, direttiva 91/271/CEE
- Articolo 138, paragrafo 3, regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Repubblica di Slovenia in materia di trattamento delle acque reflue urbane
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Slovenia. La controversia concerne l’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, con riferimento in particolare all’agglomerato di Lubiana e, sul piano processuale, alla ricevibilità di alcune censure relative ad altri agglomerati.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva inizialmente contestato alla Slovenia carenze in diversi agglomerati, tra cui Kočevje, Trbovlje, Tržič, Lubiana e Ptuj, inviando una lettera di diffida nel 2017 e un parere motivato l’8 marzo 2019. Nel corso del procedimento precontenzioso, lo Stato membro aveva fornito varie risposte e relazioni sullo stato di avanzamento, e la Commissione aveva poi ritenuto che solo parte delle irregolarità fosse rimasta irrisolta alla scadenza del termine del parere motivato, fissata all’8 maggio 2019.
Normativa rilevante
La Corte richiama gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 15 della direttiva 91/271/CEE, nonché l’allegato I, sezioni B e D. In particolare:
- l’articolo 4 impone che le acque reflue urbane convogliate in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a trattamento secondario o equivalente;
- l’articolo 5 impone un trattamento più spinto per gli scarichi in aree sensibili;
- l’articolo 15 impone controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento secondo le procedure dell’allegato I, sezione D. La direttiva è richiamata come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008.
Ricevibilità delle censure
La Corte ricorda che il ricorso ex articolo 258 TFUE deve fondarsi sui medesimi addebiti e sul medesimo oggetto del procedimento precontenzioso, senza ampliamenti o modifiche sostanziali. Nel caso di specie, ha ritenuto irricevibili:
- la censura relativa all’articolo 4 per gli agglomerati di Kočevje, Trbovlje e Tržič, perché nel precontenzioso la Commissione aveva dedotto tale violazione solo come conseguenza del presunto inadempimento dell’articolo 3, mentre nel ricorso aveva prospettato per la prima volta un autonomo fondamento fattuale e giuridico;
- la censura relativa all’articolo 15 per l’agglomerato di Ptuj, perché il parere motivato non conteneva un addebito specifico sul punto;
- di riflesso, anche la censura sull’articolo 5 per gli stessi agglomerati, poiché la Commissione la faceva dipendere esclusivamente dalla pretesa violazione dell’articolo 4.
Valutazione nel merito sull’agglomerato di Lubiana
Quanto a Lubiana, la Corte ha ritenuto provato l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271. Dalla documentazione fornita emergeva che l’impianto di Brod, che trattava parte delle acque reflue dell’agglomerato, non garantiva in modo sufficiente il rispetto dei parametri di qualità previsti dall’allegato I, sezione B, con campioni non conformi ai valori di BOD5 e/o COD. La Slovenia aveva inoltre ammesso che la capacità di trattamento esistente nell’agglomerato era insufficiente e che le misure correttive legate al progetto di riorganizzazione e trattamento delle acque reflue non erano ancora operative alla scadenza del termine del parere motivato.
Valutazione sull’articolo 15 e sui controlli degli scarichi
La Corte ha anche accertato la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e dell’allegato I, sezione D. I dati relativi ai campioni prelevati presso l’impianto di Brod mostravano un numero di non conformità superiore a quello tollerato e, in più casi, superamenti rilevanti dei limiti di concentrazione. La Corte ha pertanto ritenuto che non fosse garantito un controllo adeguato degli scarichi degli impianti di trattamento, come richiesto dalla direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che, nei giudizi per inadempimento, la Commissione deve provare la violazione, ma lo Stato membro deve contestare in modo sostanziale e dettagliato gli elementi prodotti. Rileva inoltre che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza considerare i cambiamenti successivi. In tale prospettiva, non sono stati ritenuti idonei a escludere la violazione né i campioni occasionalmente conformi né il progetto di ammodernamento ancora non realizzato entro il termine rilevante.
Dispositivo e spese
La Corte ha dichiarato che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, nonché dall’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, limitatamente all’agglomerato di Lubiana. Ha respinto il ricorso per il resto. Poiché entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti, la Corte ha disposto che ciascuna sopporti le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma due principi pratici di rilievo: l’oggetto del giudizio per inadempimento è rigidamente delimitato dal procedimento precontenzioso, e l’adempimento della direttiva 91/271 va verificato alla data di scadenza del termine del parere motivato sulla base della conformità effettiva degli impianti e dei controlli, non di misure programmate o successivamente adottate.
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