Corte di giustizia, Sentenza C-228/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 novembre 2023. — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino e a. contro CZA e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione, Tribunale ordinario di Roma, Tribunale Ordinario di Firenze, Tribunale di Milano e Tribunale di Trieste. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto. — Cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che le garanzie procedurali del sistema Dublino non si esauriscono nella prima domanda di protezione internazionale, ma operano anche nelle successive domande e nelle situazioni di soggiorno irregolare che sfociano in una ripresa in carico. Stabilisce inoltre che il giudice del ricorso può annullare il trasferimento per mancato colloquio personale o per difetto di informazione solo secondo criteri rigorosi di effettività. Sul piano sostanziale, però, la Corte ribadisce i limiti del controllo giurisdizionale: in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto, non è ammesso riesaminare il rischio di refoulement indiretto né sostituire la propria valutazione a quella dello Stato competente.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: portata degli obblighi di informazione e del colloquio personale nelle procedure di ripresa in carico, nonché limiti del controllo del giudice nazionale sul rischio di refoulement e sulle clausole discrezionali.
La questione giuridica
Se, nelle procedure di ripresa in carico ex articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III, l’obbligo di informazione dell’articolo 4 e il colloquio personale dell’articolo 5 si applichino anche a domande successive e a soggiornanti irregolari; quali conseguenze produca la loro violazione sul trasferimento; se il giudice del ricorso possa esaminare un rischio di refoulement indiretto verso il Paese di origine in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto; e se possa imporre l’applicazione della clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1.
Principio di diritto
La Corte afferma che gli obblighi di informazione ex articolo 4 del regolamento Dublino III e articolo 29 del regolamento Eurodac, nonché il colloquio personale ex articolo 5 del regolamento Dublino III, si applicano anche nelle procedure di ripresa in carico relative a domande successive o a soggiorno irregolare; la mancata audizione personale comporta in linea di principio l’annullamento della decisione di trasferimento, salvo che il diritto nazionale consenta all’interessato di esporre integralmente i propri argomenti in giudizio con garanzie equivalenti e tali argomenti non siano idonei a mutare l’esito. Quanto al merito, il giudice del trasferimento non può sindacare il rischio di refoulement indiretto verso il Paese terzo in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto, né imporre allo Stato richiesto di applicare la clausola discrezionale dell’articolo 17 solo perché non concorda con la sua valutazione, salvo che ricorrano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (UE) n. 603/2013
- Regolamento (CE) n. 1560/2003
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta
- Articolo 4 della Carta
- Articolo 19 della Carta
- Articolo 67, paragrafo 2, TFUE
Obblighi informativi, colloquio personale e controllo del trasferimento nel sistema Dublino
La pronuncia, resa in cinque cause riunite provenienti da giudici italiani, riguarda la legittimità di decisioni di trasferimento adottate dal Ministero dell’Interno nell’ambito di procedure di ripresa in carico ai sensi del regolamento Dublino III. Le questioni vertono sia sulle garanzie procedurali da riconoscere al richiedente o al cittadino di paese terzo interessato, sia sull’estensione del controllo del giudice nazionale in presenza di allegati rischi di refoulement indiretto.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, i ricorrenti avevano presentato in Italia una nuova domanda di protezione internazionale oppure si trovavano in soggiorno irregolare; in tutti i casi l’Italia aveva attivato il meccanismo di ripresa in carico verso uno Stato membro che aveva già esaminato una precedente domanda di protezione internazionale. Le decisioni di trasferimento erano state impugnate davanti ai giudici nazionali, che hanno sottoposto alla Corte questioni sulla violazione degli obblighi di informazione e di colloquio personale, nonché sul rischio di refoulement indiretto verso il Paese di origine.
Normativa rilevante
La Corte interpreta in particolare:
- l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, l’articolo 5, l’articolo 17, paragrafo 1, l’articolo 18, l’articolo 20, paragrafo 5, l’articolo 23, l’articolo 24, l’articolo 26, l’articolo 27 e l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III);
- l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac);
- il regolamento (CE) n. 1560/2003, in particolare l’allegato X e l’allegato XIII;
- gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali. La sentenza richiama inoltre la direttiva 2011/95/UE e la direttiva 2013/32/UE per il contesto del rischio di protezione insufficiente e del colloquio personale.
Portata dell’obbligo di informazione
La Corte afferma che l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 4 del regolamento Dublino III e dall’articolo 29 del regolamento Eurodac si applica non solo alla prima domanda di protezione internazionale e alla procedura di presa in carico, ma anche:
- alla domanda successiva presentata in un altro Stato membro;
- alla situazione del cittadino di paese terzo soggiornante irregolarmente, quando le impronte sono acquisite ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Eurodac;
- alle conseguenti procedure di ripresa in carico ex articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III. L’opuscolo comune di cui all’allegato X del regolamento n. 1560/2003 deve quindi essere consegnato anche in queste ipotesi, in una lingua comprensibile per l’interessato.
Portata del colloquio personale
La Corte interpreta l’articolo 5 del regolamento Dublino III nel senso che il colloquio personale deve essere svolto anche nelle procedure di ripresa in carico. Il colloquio serve non solo ad agevolare la determinazione dello Stato competente, ma anche a verificare che le informazioni fornite siano comprese e a consentire all’interessato di rappresentare elementi che possono incidere sulla competenza o impedire il trasferimento.
Conseguenze della violazione delle garanzie procedurali
Quanto alla mancata consegna dell’opuscolo comune, la Corte distingue tra due scenari:
- se il colloquio personale non si è svolto, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che il diritto nazionale consenta all’interessato di esporre in giudizio tutti i suoi argomenti in un’audizione conforme alle garanzie dell’articolo 5 e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione;
- se il colloquio personale si è svolto ma l’opuscolo non è stato consegnato, l’annullamento è possibile solo se il giudice nazionale accerta, alla luce delle circostanze concrete, che tale omissione ha privato l’interessato della possibilità di far valere utilmente i propri argomenti e che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. La Corte richiama il principio di effettività e la propria giurisprudenza sul diritto di essere ascoltato.
Limiti del controllo sul rischio di refoulement indiretto
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce il primato della fiducia reciproca tra Stati membri nel sistema europeo comune di asilo. Il giudice dello Stato membro richiedente, investito di un ricorso contro il trasferimento, non può esaminare se nello Stato membro richiesto sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement verso il Paese di origine quando non siano state accertate carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza. Divergenze tra Stati membri sulla valutazione dei presupposti della protezione internazionale, anche in relazione all’articolo 8 della direttiva 2011/95/UE o all’articolo 15, lettera c), della medesima direttiva, non bastano a dimostrare tali carenze.
Clausola discrezionale e impossibilità di imporne l’uso
La Corte esclude che il giudice nazionale possa imporre allo Stato membro richiedente di applicare la clausola discrezionale dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III solo perché non condivide la valutazione dello Stato richiesto sul rischio di refoulement. La clausola resta facoltativa e affidata alla discrezionalità dello Stato membro; se vi fossero carenze sistemiche, opererebbe invece direttamente l’articolo 3, paragrafo 2, senza necessità di ricorrere all’articolo 17.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- gli obblighi informativi degli articoli 4 Dublino III e 29 Eurodac, nonché il colloquio personale dell’articolo 5 Dublino III, si applicano anche nelle procedure di ripresa in carico;
- la mancata audizione personale può comportare l’annullamento del trasferimento, nei limiti indicati;
- il giudice nazionale non può riesaminare il rischio di refoulement indiretto in assenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto;
- la clausola discrezionale dell’articolo 17 non può essere imposta dal giudice in base al solo dissenso sulla valutazione del rischio di refoulement.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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