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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-173/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 novembre 2023. — MG contro Banca europea per gli investimenti. — Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni. — Causa C-173/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie l’impugnazione di un agente BEI che si era visto sopprimere gli assegni familiari dopo l’affidamento esclusivo dei figli all’ex moglie. Ritiene violato il suo diritto di essere ascoltato, perché la BEI lo ha coinvolto solo dopo l’adozione della decisione e disponeva comunque di un margine di valutazione. La Corte dichiara inoltre illegittime, nei limiti indicati, le disposizioni amministrative BEI che escludono ogni riparto degli assegni tra due genitori entrambi contribuenti al mantenimento dei figli. La domanda di risarcimento è respinta quanto ai pregiudizi ulteriori allegati dal ricorrente.

Assegni familiari BEI: obbligo di audizione preventiva del dipendente interessato e illegittimità di disposizioni che riservano gli assegni al solo genitore affidatario esclusivo senza considerare il contributo effettivo dell’altro genitore

La questione giuridica

Se la BEI abbia violato il diritto di essere ascoltato del dipendente prima di privarlo degli assegni familiari, adottando la lettera dell’11 ottobre 2018 a seguito di una procedura di conciliazione avviata dall’ex coniuge; e se i punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative BEI sugli assegni familiari siano illegittimi per violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità, nella misura in cui consentono il versamento degli assegni solo al genitore affidatario esclusivo senza tener conto del contributo effettivo dell’altro genitore al mantenimento dei figli.

Principio di diritto

La Corte afferma che il diritto di essere ascoltato impone alla BEI di sentire il dipendente prima di adottare una decisione individuale che gli sottrae gli assegni familiari, quando l’istituzione dispone di un margine di discrezionalità tale da poter adottare una soluzione diversa; la mera possibilità di replicare dopo l’adozione dell’atto non sana il vizio. Inoltre, sono illegittime le disposizioni amministrative BEI che, interpretate rigidamente, impongono il versamento degli assegni familiari soltanto al genitore affidatario esclusivo, senza consentire di valutare il contributo effettivo dell’altro genitore al mantenimento del figlio, poiché tale automatismo viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. La sentenza del Tribunale è quindi annullata, le lettere BEI contestate sono annullate e la domanda risarcitoria è respinta salvo quanto già riconosciuto e sostituito dalla decisione finale della Corte.

Norme richiamate

  • Articolo 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 20, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Statuto del personale della BEI, articolo 41
  • Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, punti 2.2.1 e 2.2.2

Assegni familiari BEI: audizione preventiva e parità di trattamento

La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale in una controversia di funzione pubblica tra un agente della BEI e la Banca, relativa alla soppressione degli assegni familiari e dei diritti finanziari collegati. La Corte esamina sia la violazione del diritto di essere ascoltato sia la legittimità delle disposizioni amministrative BEI applicabili agli assegni familiari.

Fatti e procedimento principale

MG, agente BEI dal 1998, era sposato con un’altra agente della BEI e aveva cinque figli. Dopo l’avvio del divorzio e l’adozione di provvedimenti provvisori lussemburghesi che affidavano i figli alla madre, la BEI, a seguito di una procedura di conciliazione attivata dall’ex moglie, le riconosceva gli assegni familiari e i diritti finanziari derivati. Con la lettera dell’11 ottobre 2018 informava MG che, da ottobre 2018, egli non avrebbe più percepito tali prestazioni; la sua successiva contestazione veniva respinta con lettera del 7 gennaio 2019. Dopo una ulteriore procedura di conciliazione, la BEI prendeva atto del fallimento della conciliazione con lettera del 30 luglio 2020.

Normativa e disciplina interna richiamate

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 20 della Carta, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, l’articolo 270 TFUE, l’articolo 50 bis e l’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, nonché gli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte. Sul piano sostanziale, sono richiamati il regolamento n. 260/68, il regolamento (UE) 2018/1725, l’articolo 41 dello Statuto del personale BEI e i punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI.

Diritto di essere ascoltato

La Corte ribadisce che il diritto di essere ascoltato ha portata generale e deve essere rispettato prima di qualsiasi provvedimento individuale sfavorevole. Nel caso di specie, la lettera dell’11 ottobre 2018 costituiva una decisione lesiva definitiva, non un mero atto preparatorio, e MG non era stato sentito prima della sua adozione. Il fatto che egli abbia potuto replicare con lettere successive non basta a sanare la violazione, perché non gli è stata data la possibilità di influire utilmente sul processo decisionale prima della sua conclusione.

La Corte sottolinea inoltre che la violazione dei diritti della difesa comporta annullamento solo se il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Qui ciò era possibile, perché la BEI disponeva di un margine di discrezionalità nell’interpretare le proprie disposizioni amministrative e, in un caso parallelo, aveva persino prospettato una ripartizione degli assegni tra i due genitori subordinata alla prova dei pagamenti effettivi.

Parità di trattamento e proporzionalità delle disposizioni sugli assegni familiari

La Corte censura il ragionamento del Tribunale sul secondo capo del terzo motivo. Ricorda che gli assegni familiari hanno una finalità sociale e sono destinati al mantenimento del figlio, non del funzionario. Perciò, ai fini del versamento, la situazione rilevante è quella del contributo economico effettivo di ciascun genitore al mantenimento del minore.

Ne deriva che i due genitori che contribuiscono entrambi in modo effettivo al mantenimento del figlio si trovano in situazione analoga rispetto al diritto agli assegni familiari. Un sistema che attribuisca tali assegni in via automatica al solo genitore affidatario esclusivo, senza consentire alcuna valutazione del contributo effettivo dell’altro genitore, crea una disparità di trattamento non giustificata e risulta sproporzionato. Il fatto che il minore viva prevalentemente con un genitore non esclude che l’altro continui a contribuire in modo reale al suo mantenimento; il giudice nazionale o l’amministrazione devono tener conto di tale circostanza.

Decisione sulla controversia e dispositivi

Accolti il primo motivo e il secondo capo del terzo motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Pronunciando definitivamente sulla controversia, annulla anche le lettere BEI dell’11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020, nei limiti e per le ragioni indicate. Le domande risarcitorie sono respinte quanto alle ulteriori voci di danno morale dedotte dal ricorrente, mentre la BEI è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Principi affermati

  • il diritto di essere ascoltato va garantito prima dell’adozione di una decisione individuale lesiva, anche nell’ambito del personale di un’istituzione UE o assimilata;
  • la violazione del diritto di essere ascoltato è causa di annullamento se l’amministrazione disponeva di margine di valutazione e il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente;
  • gli assegni familiari devono essere letti in funzione del loro scopo di sostegno al figlio e non possono essere attribuiti in modo automatico a un solo genitore se entrambi contribuiscono effettivamente al mantenimento;
  • una disciplina interna che non consenta alcuna valutazione del contributo concreto dell’altro genitore viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeapersonale della beiassegni familiaridiritto di essere ascoltatoparità di trattamento e proporzionalità

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