Sentenza n. 8867/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 12477/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 29124/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 12477/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato l'amministrazione ad attribuire a una ricorrente la Carta elettronica del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024 e all'altra la Carta elettronica del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto accertati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua rituale notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le ragioni dell'inerzia; il Collegio ha quindi applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta delle ricorrenti entro ulteriori 60 giorni. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal notevole numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario prima di procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato civile posto in esecuzione.
art. 30, comma 1, d.lgs. 104/2010
Non specificamente richiamato nel dispositivo; il giudizio è stato trattato quale giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel rapporto tra creditore e amministrazione debitrice, quando il creditore deduce l'inadempimento di un obbligo risultante da una pronuncia passata in giudicato, spetta all'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le ragioni dell'eventuale mancata esecuzione.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione dare attuazione al contenuto precettivo della decisione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
- La reiterata mancata esecuzione di obblighi derivanti direttamente dalla legge e di giudicati emessi nei confronti dell'amministrazione può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo, anche ai fini delle eventuali valutazioni di competenza.
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