Cassazione Penale, Ordinanza n. 25699/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una rivalutazione nel merito della responsabilità, ma solo una pronuncia processuale di inammissibilità per carenza di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. I motivi dedotti attaccavano, da un lato, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestando che le condotte fossero state volontarie e consapevoli; dall'altro, la riconosciuta recidiva. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e specificamente disattese dalla Corte di appello, la quale aveva indicato i profili dai quali desumere la volontarietà delle condotte oppositive e le ragioni dell'accresciuta pericolosità poste a base della recidiva. La difesa non si confrontava con tali argomentazioni.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza richiama il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, nel valutare l'inammissibilità del ricorso, osserva che la Corte territoriale aveva già spiegato gli elementi da cui desumere la volontarietà delle condotte oppositive.
art. 99 c.p.
La recidiva è menzionata come oggetto di censura, ma la Corte ritiene adeguata la motivazione della Corte di appello circa i profili di accresciuta pericolosità.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già confutate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo di un reato non è ammissibile in cassazione se non si indica puntualmente un vizio logico o giuridico della motivazione di merito che abbia già valorizzato gli indici della volontarietà della condotta.
- La doglianza sulla recidiva deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito in ordine agli indici di maggiore pericolosità; in difetto di tale confronto, il motivo è aspecifico e non può essere esaminato nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25680/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25682/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25683/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25685/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25686/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25688/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →