Cassazione Penale, Ordinanza n. 07990/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di otto mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero chiarito in cosa fosse consistita concretamente la condotta violativa e che non fosse stato accertato positivamente che, al momento del controllo, egli non si trovasse presso la propria abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era aspecifico: non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre una censura già esaminata e disattesa in appello. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice della violazione delle prescrizioni imposte con misura di prevenzione; la sentenza di merito ne aveva ritenuto la sussistenza in relazione all'assenza dell'imputato al momento del controllo.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
il motivo di ricorso per cassazione deve censurare uno specifico vizio di motivazione e non può risolversi nella mera riproposizione di questioni già esaminate in appello senza confronto con la risposta del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si correla alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già disattese senza confutazione puntuale.
- La mera reiterazione di questioni già esaminate dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione se non individua uno dei vizi tassativi della motivazione e non si confronta con la ratio decidendi.
- Quando il provvedimento impugnato offre una motivazione esplicita e completa sulla sussistenza del fatto contestato, il ricorso che non misuri criticamente tale motivazione è genericamente formulato e deve essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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