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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-399/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 luglio 2021 (Estratti). — Cole Haan LLC contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Ø – Marchio internazionale figurativo anteriore ϕ – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-399/20

Giurisprudenza europea62020TJ0399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Cole Haan contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Samsøe & Samsøe Holding alla registrazione del marchio figurativo Ø. La controversia riguardava il confronto con un marchio anteriore figurativo ϕ/Φ per prodotti delle classi 18 e 25. Il Tribunale conferma che i segni sono altamente simili visivamente e che le asserite differenze fonetiche e concettuali non sono dimostrate, anche per l'irricevibilità di alcuni elementi di prova nuovi. Ne consegue la permanenza del rifiuto di registrazione per rischio di confusione.

Marchio UE figurativo Ø contro marchio internazionale figurativo ϕ/Φ: somiglianza dei segni e rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell'EUIPO abbia correttamente ritenuto che il marchio richiesto figurativo Ø e il marchio anteriore figurativo ϕ/Φ fossero altamente simili sul piano visivo e non comparabili sul piano fonetico e concettuale, con conseguente esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto Ø e il marchio anteriore ϕ/Φ presentano un elevato grado di somiglianza visiva per il pubblico di riferimento, mentre non può presumersi né la conoscenza delle lingue straniere pertinenti né la conseguente diversa pronuncia o un significato concettuale percepibile dal pubblico; di conseguenza, in presenza di prodotti identici o simili, sussiste un rischio di confusione e l'opposizione va accolta.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Marchio dell'Unione europea figurativo Ø contro marchio anteriore ϕ/Φ

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se, per prodotti delle classi 18 e 25, il segno richiesto figurativo Ø sia confondibile con un marchio internazionale anteriore figurativo ϕ/Φ.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 1° novembre 2017 Cole Haan LLC ha depositato domanda di marchio UE per un segno figurativo costituito dalla lettera Ø, destinato a prodotti delle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza. Il 23 febbraio 2018 Samsøe & Samsøe Holding A/S ha proposto opposizione sulla base di un marchio internazionale anteriore designante l'Unione europea, registrato il 22 novembre 2013, costituito dal segno figurativo ϕ/Φ, anch'esso per prodotti delle classi 18 e 25. L'opposizione si fondava sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e la quarta commissione di ricorso aveva confermato il rifiuto della registrazione.

Pretese delle parti

Cole Haan chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, oltre alla condanna dell'EUIPO e dell'interveniente alle spese. L'EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. L'interveniente domandava il rigetto del ricorso.

Quadro normativo rilevante

La decisione richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
  • l'articolo 46, relativo all'opposizione;
  • gli articoli 66-71, concernenti i ricorsi dinanzi all'EUIPO;
  • l'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale;
  • l'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, sulle spese.

Valutazione del Tribunale sulla somiglianza dei segni

Il Tribunale ricorda che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai segni, tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti e della percezione del consumatore medio. Nel caso concreto, non erano contestati né il pubblico di riferimento individuato dalla commissione di ricorso, ossia il pubblico francofono che non conosce danese, bulgaro o greco, né l'identità o somiglianza dei prodotti.

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente ravvisato un elevato grado di somiglianza: entrambi i segni rappresentano un cerchio intersecato da una linea retta, e le differenze invocate dalla ricorrente, come l'inclinazione della linea nel marchio richiesto o la maggiore estensione della linea nel marchio anteriore, non smentiscono tale valutazione. Il Tribunale osserva inoltre che la commissione di ricorso aveva effettivamente tenuto conto della diversa estensione della linea.

Comparazione fonetica

Quanto al profilo fonetico, il Tribunale approva la conclusione secondo cui, per il pubblico di riferimento, non è possibile un confronto fonetico utile: i segni non hanno significato per la maggior parte del pubblico francofono e quindi non verrebbero pronunciati. La ricorrente sosteneva che i consumatori avrebbero riconosciuto i segni come lettere di alfabeti stranieri e li avrebbero pronunciati diversamente nelle rispettive lingue, ma il Tribunale rileva che non può presumersi la conoscenza di una lingua straniera, né la capacità di pronunciare correttamente lettere che appartengono a lingue non conosciute dal pubblico di riferimento. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito prova concreta del modo in cui tale pubblico avrebbe pronunciato i segni.

Comparazione concettuale e prove irricevibili

Sul piano concettuale, il Tribunale respinge l'argomento secondo cui il marchio richiesto Ø sarebbe percepito come lettera danese, come significante "isola" o come simbolo del numero 0 o del diametro. La ricorrente non ha dimostrato che il pubblico francofono attribuirebbe tali significati al segno. Alcuni elementi probatori prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, relativi all'uso della lettera Ø in un sito Internet o in cataloghi, sono dichiarati irricevibili e quindi non esaminabili.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione nel ritenere i segni altamente simili sul piano visivo e non confrontabili in modo utile sul piano fonetico e concettuale. In presenza di prodotti identici o simili, il rischio di confusione sussiste e il ricorso viene respinto. La Cole Haan è condannata alle spese dell'EUIPO; l'interveniente sopporta le proprie spese poiché non aveva chiesto la condanna della ricorrente.

Principio affermato

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non può presumersi che il pubblico di riferimento conosca la lingua straniera o le lettere di alfabeti stranieri necessarie a distinguere concettualmente o foneticamente due segni figurativi molto simili; quando i prodotti sono identici o simili e la somiglianza visiva è elevata, il rischio di confusione può essere accertato anche in assenza di comparazione fonetica o concettuale effettiva.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesomiglianza dei segniproprietà intellettuale

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