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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, rilevando che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., la rinuncia ritualmente notificata alla controparte produce estinzione del processo senza necessità di accettazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso i presupposti per l'applicazione del doppio contributo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi per IRPEG e IRAP relativi agli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007. La società contribuente aveva proposto ricorso contro tali atti, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello confermando il primo rigetto. In sede di legittimità il fallimento della società, subentrato nelle more della procedura, ha ritenuto non utile la prosecuzione del giudizio e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; il P.G. ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se debitamente e ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020

    È richiamato solo per la trattazione in pubblica udienza del procedimento.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma posta a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte comporta l'estinzione del processo senza che sia necessaria l'accettazione della parte resistente.
  • Quando il ricorso viene validamente rinunciato e il processo si estingue, il giudice può compensare integralmente le spese se le ragioni della rinuncia lo giustificano.
  • L'estinzione per rinuncia esclude, in difetto dei presupposti processuali, l'applicazione del doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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