Sentenza n. 360/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento emesso dalla Prefettura di Campobasso – Sportello unico per l’immigrazione, prot. uscita n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Revoca – Codice pratica -OMISSIS-”, con il quale è stata disposta la revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro stagionale rilasciato in favore di -OMISSIS- in data 18.07.2022, su istanza di -OMISSIS-, prodotta in data 01.02.2022; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, i pareri ostativi richiamati nel provvedimento impugnato, il preavviso di avvio del procedimento di revoca, comunicato in data 17.02.2026 e ogni ulteriore atto istruttorio interno posto a fondamento della revoca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro stagionale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato per l’assunzione stagionale di un cittadino marocchino. Il lavoratore era entrato in Italia il 6 luglio 2023, ma era divenuto irreperibile e non si era presentato presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso. Il datore di lavoro aveva segnalato l’irreperibilità nel novembre 2023, chiedendo l’archiviazione; il lavoratore era stato rintracciato soltanto nell’autunno del 2025 e gli interessati si erano presentati allo Sportello unico nel gennaio 2026. L’Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca contestando, oltre alla mancata presentazione entro il termine di otto giorni, incongruenze e carenze relative all’alloggio, mancata produzione dell’asseverazione, profili concernenti la documentazione sanitaria e l’impiego del lavoratore prima del rilascio del permesso di soggiorno. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 3, 7, 8 e, ove applicabile, 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, mancata valutazione delle osservazioni, violazione dell’affidamento; violazione della disciplina sul nulla-osta stagionale, dell’art. 24-bis d.lgs. 286/1998, dell’art. 44 d.l. 73/2022 e del principio tempus regit actum; violazione di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione, nonché eccesso di potere per automatismo e sproporzione; infine, travisamento, illogicità e difetto di istruttoria in relazione alla documentazione alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la revoca. Ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e seguenti d.P.R. 394/1999, la presentazione dello straniero presso lo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso costituisce adempimento necessario, funzionale alla verifica della reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e alla prevenzione della permanenza irregolare. Nel caso concreto l’omissione era incontestata, era durata oltre due anni e non era stata giustificata da alcuna causa non imputabile. La revoca del nulla-osta non è limitata alle sole fattispecie ostative espressamente indicate dalla normativa, ma comprende le violazioni procedimentali e la mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso. Essa è qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il provvedimento ampliativo. Il TAR ha ritenuto sufficiente, autonomamente, il rilievo della mancata presentazione entro otto giorni; gli ulteriori profili relativi all’asseverazione e all’alloggio sono stati considerati soltanto rafforzativi e in parte ultronei. Non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, poiché l’avvio era stato comunicato, le osservazioni erano state presentate e l’Amministrazione le aveva esaminate con motivazione adeguata, sebbene sintetica. Esclusa anche la violazione della proporzionalità, non essendo individuabile una misura meno afflittiva idonea a fronte dell’omissione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
presentazione dello straniero presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso
La presentazione entro otto giorni è un adempimento necessario per verificare la reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e costituisce requisito la cui omissione può fondare la revoca del nulla-osta.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Disciplina il lavoro stagionale e costituisce base normativa dell’istanza di nulla-osta; il mancato rispetto delle procedure previste può impedire la stabilizzazione degli effetti del titolo.
artt. 35 e seguenti d.P.R. 394/1999
Concorrono a disciplinare gli adempimenti successivi all’ingresso, compresa la presentazione dello straniero presso lo Sportello unico entro otto giorni.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
L’Amministrazione ha assolto gli obblighi partecipativi mediante comunicazione di avvio del procedimento e valutazione delle osservazioni presentate.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è stata ritenuta sufficiente poiché il provvedimento indicava la mancata presentazione entro otto giorni, elemento autonomamente idoneo a sorreggere la revoca.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del nulla-osta e agli adempimenti connessi, senza che il giudice ne abbia accolto la prospettata violazione.
art. 44 d.l. 73/2022
La mancata produzione dell’asseverazione è stata considerata elemento rafforzativo della revoca, ma non necessario, poiché sufficiente risultava l’omessa presentazione entro otto giorni.
Massime di principio
- La presentazione del lavoratore straniero presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso costituisce un adempimento necessario e un requisito sostanziale di verifica della reale instaurazione del rapporto di lavoro; la sua omissione può fondare la revoca del nulla-osta, salvo la dimostrazione di una causa non imputabile.
- La revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, quando accerta il venir meno o l’assenza dei requisiti e degli adempimenti necessari per l’ingresso, ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo.
- Il potere di revoca del nulla-osta non è circoscritto alle sole cause ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma si estende alle violazioni procedimentali e alla mancanza degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa sull’ingresso del lavoratore straniero.
- In presenza dell’omessa presentazione entro otto giorni dall’ingresso, protrattasi per un periodo rilevante e non giustificata, tale omissione può sorreggere autonomamente la revoca; gli ulteriori rilievi sull’alloggio o sulla documentazione possono assumere carattere meramente rafforzativo.
- L’Amministrazione adempie agli obblighi partecipativi quando comunica l’avvio del procedimento, riceve le osservazioni dell’interessato e le valuta con motivazione anche sintetica, purché il provvedimento individui un rilievo autonomamente decisivo e dia conto dell’inidoneità delle controdeduzioni.
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