Sentenza del 10/06/2016 n. 11939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, imputandogli i redditi formalmente realizzati dalla società americana Credit Securization LLC, ritenuta soggetto interposto nell’operazione di acquisto e successiva cessione di crediti vantati da Federconsorzi verso lo Stato e la Regione Puglia. Secondo l’Agenzia, il contribuente avrebbe percepito indirettamente il profitto mediante l’accollo, da parte della società italiana Credsec, della restituzione di un finanziamento asseritamente mai erogato a LLC. Era inoltre contestata la natura effettiva di alcuni finanziamenti ricevuti dal contribuente da società da lui amministrate. Il contribuente sosteneva invece che i redditi fossero della società, di essere fiscalmente residente nel Regno Unito e che i versamenti ricevuti costituissero autentici finanziamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto e settimo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il nono e il decimo e dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 si applica non solo all’interposizione fittizia o simulata, ma anche all’interposizione reale, quando operazioni effettive siano utilizzate in modo improprio o elusivo per attribuire formalmente i redditi a un soggetto diverso dall’effettivo possessore. Ha inoltre ritenuto errata la valutazione della CTR sulla residenza fiscale, perché gli indizi devono essere prima esaminati singolarmente e poi valutati complessivamente. È stata invece confermata la sufficienza della motivazione della CTR quanto all’effettività dei finanziamenti ricevuti dalle società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3
Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.
La norma riguarda qualsiasi forma di interposizione, sia fittizia sia reale. È sufficiente che il contribuente sia l’effettivo titolare del reddito e che l’interposizione, anche attraverso operazioni realmente effettuate, produca un risultato elusivo o un uso improprio di strumenti giuridici.
Art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere della prova della residenza fiscale e dell’effettiva titolarità dei redditi.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; gli elementi indiziari devono essere valutati sia individualmente sia nella loro combinazione complessiva.
Art. 2 del T.U.I.R.
Rileva per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e dell’assoggettamento all’imposizione italiana.
Art. 43 c.c.
Richiamato ai fini della distinzione tra residenza, domicilio e dimora, elementi utili alla valutazione della residenza fiscale.
Trattato Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
Richiamato in relazione ai criteri per risolvere eventuali conflitti di residenza fiscale. La Corte ha rinviato la valutazione, imponendo un esame complessivo degli elementi relativi alla localizzazione effettiva degli interessi e dell’abitazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Applicato per dichiarare dovuto dal ricorrente incidentale l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Una società realmente esistente e operativa non esclude automaticamente l’interposizione: il reddito può essere imputato al soggetto che ne è l’effettivo titolare se l’assetto societario è utilizzato in modo elusivo.
- Per applicare l’interposizione fiscale l’Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino sia la titolarità effettiva del reddito sia il ruolo strumentale del soggetto formalmente titolare.
- La valutazione della residenza fiscale non può basarsi su un esame atomistico degli indizi: devono essere considerati complessivamente il centro degli affari, degli interessi, dei rapporti personali e l’effettiva disponibilità di abitazioni.
- L’iscrizione all’AIRE o la cittadinanza e residenza dichiarata all’estero non sono, da sole, decisive per escludere la residenza fiscale italiana.
- Finanziamenti tra società e soci o amministratori possono essere riconosciuti come effettivi se risultano supportati da contratti, documentazione contabile, richieste di restituzione e altri elementi coerenti.
- Nel giudizio di rinvio dovranno essere rivalutate sia l’eventuale interposizione dei redditi sia la residenza fiscale italiana, applicando una valutazione complessiva delle prove e senza limitarsi alla mera esistenza formale delle società.
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