Ordinanza n. 4/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto della Prefettura di Genova -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza disposte nei confronti della-OMISSIS- e del figlio, -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o collegato, nessuno escluso, anche laddove non conosciuto, e in particolare, ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-, avente ad oggetto «Avvio del procedimento di trasferimento ad altro centro, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2015 e successive modificazioni, nei confronti di -OMISSIS-) e del figlio -OMISSIS-)», della comunicazione di avvio del procedimento-OMISSIS- avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento di cessazione delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 142/2015 nei confronti della -OMISSIS-) e del figlio-OMISSIS-»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente e del figlio, motivato dal rifiuto del trasferimento in altra struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Genova con cui sono state revocate le misure di accoglienza materiale disposte nei confronti suoi e del figlio. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, comprese le comunicazioni di avvio del procedimento di trasferimento ad altro centro e del procedimento di cessazione delle misure di accoglienza. Dal testo emerge che la revoca era motivata con il rifiuto del trasferimento in altra struttura. Il procedimento di trasferimento, tuttavia, risultava ancora non concluso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del decreto di revoca. La misura è stata giustificata dalla prevalenza, nelle more della definizione del giudizio, dell’esigenza della ricorrente e del figlio di non subire la privazione dell’accoglienza materiale. Il giudice ha rilevato che il procedimento di trasferimento non risultava concluso sulla base degli atti depositati, precisando comunque che resta salva la facoltà dell’Amministrazione di portarlo a conclusione. La trattazione di merito è stata fissata al 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
È richiamato quale fondamento normativo del procedimento di cessazione delle misure di accoglienza, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 23, comma 2, d.lgs. 142/2015
È richiamato quale fondamento normativo del procedimento di trasferimento ad altro centro, la cui definizione non risultava ancora conclusa.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la revoca delle misure di accoglienza è motivata dal rifiuto del trasferimento in altra struttura, la mancata conclusione del procedimento di trasferimento costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità e dell’efficacia della revoca.
- Nelle more della definizione del giudizio, l’esigenza di evitare la privazione dell’accoglienza materiale può prevalere, in sede cautelare, sugli interessi dell’amministrazione quando il procedimento presupposto di trasferimento non risulti ancora concluso.
- La sospensione cautelare della revoca delle misure di accoglienza non impedisce necessariamente all’amministrazione di concludere il distinto procedimento di trasferimento, se tale facoltà è espressamente fatta salva dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 6/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →