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Sentenza

Sentenza n. 14707/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione, - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito -USR Campania - prot. Registro Ufficiale n. 53209 del 04-09-24, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26ottobre 2023, n. 205”; - della nota del Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania prot. n. 12767 del 09-08-2024 ad oggetto: Verifica possesso dei requisiti d’accesso alla procedura concorsuale ex D.D. 2575/2023 – Classe di concorso A026 “Matematica” - Scuola secondaria II grado” con la quale è stato comunicato alla ricorrente: “la S.V. non ha consegnato alla Commissione giudicatrice, né dichiarato nell’istanza di partecipazione al concorso, il titolo congiunto, che, a mente della Tabella A (nota3) allegata al D.M. 259/2017, il quale integra il D.P.R.19/2016, costituisce titolo di accesso, unitamente alla Laurea, alla classe di concorso A026“Matematica”. - Vorrà pertanto, integrare la domanda di ammissione con la documentazione, attestante il possesso del titolo d’accesso, inviando il tutto, entro 5 giorni, al seguente indirizzo: concorsodocentiter.ca@istruzione.it”; - in parte qua, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”; - in parte qua, del D.M. n. 259 del 9.5.2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Tabella A (nota3), nella parte in cui stabilisce quale requisito di concorso alla Classe di Insegnamento A026-Matematica, con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06,08, con l’esclusione del settore scientifico disciplinare MAT/07; - in parte qua, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito -USR Campania prot. n. 53688 del 06-09-2024 con cui è stata disposta l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 “Matematica” perla Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; - della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202409999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per la classe di concorso A026 “Matematica”, nonché atti presupposti e graduatoria di merito nella parte in cui non include la candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, sostenendo di possedere il requisito consistente nel conseguimento dei crediti formativi richiesti per la classe A026. Ha dedotto di avere conseguito 81 crediti, inclusi 6 crediti relativi all’esame di Meccanica razionale, appartenente al settore scientifico-disciplinare MAT/07, e di avere trasmesso la relativa documentazione sia con la domanda di partecipazione sia successivamente. Ha censurato gli atti per eccesso di potere e violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 59/2017, sostenendo inoltre che, alla data del bando, sarebbero stati sufficienti 60 crediti formativi in forza della disciplina sopravvenuta. Ha lamentato anche la genericità della motivazione dell’esclusione e l’illegittimità della disciplina che richiedeva almeno 80 crediti nei settori MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06 e MAT/08, escludendo MAT/07. Ha infine sostenuto che la riduzione da 80 a 60 crediti prevista dal d.m. n. 221/2023 avesse natura interpretativa e retroattiva, con applicazione anche al concorso bandito nel 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, poiché il provvedimento di esclusione, anche mediante motivazione per relationem, indicava chiaramente la ragione dell’esclusione, consistente nella mancata prova del possesso dei crediti formativi richiesti; tale ragione era stata inoltre esplicitata già nella fase procedimentale. Ha respinto la tesi secondo cui dovessero essere computati anche i 6 crediti relativi al settore MAT/07: l’Amministrazione si era attenuta alla lex specialis e alla Tabella A, nota 3, del d.m. n. 259/2017, che per la classe A026 richiedeva almeno 80 crediti nei settori indicati, con esclusione di MAT/07. La determinazione dell’Amministrazione è stata qualificata come vincolata. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole la mancata considerazione dell’esame di Meccanica razionale, riguardante materie di matematica e fisica, osservando che la valutazione dei crediti attribuibili a esami non aventi a oggetto esclusivo la materia concorsuale compete alla disciplina normativa dei criteri di valutazione; la ricorrente non aveva indicato una specifica disposizione del d.lgs. n. 59/2017 che imponesse il computo di tali crediti. È stata infine respinta la tesi dell’applicabilità retroattiva della riduzione a 60 crediti introdotta dal d.m. n. 221/2023. Tale disciplina ha natura innovativa, si applica ai bandi successivi alla sua entrata in vigore e non incide sui bandi fondati sul d.m. n. 259/2017. La sua applicazione retroattiva contrasterebbe sia con il principio di irretroattività dei regolamenti sia con la par condicio dei candidati, poiché attribuirebbe ex post un titolo non posseduto secondo la disciplina vigente al momento del bando. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 59/2017

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere l’illegittimità della disciplina dei requisiti di accesso; il TAR ha ritenuto generica la censura nella parte relativa al computo dei crediti MAT/07 e non ha ravvisato una disposizione che ne imponesse la valutazione.

  • art. 18-bis, comma 6, d.lgs. n. 59/2017

    È indicato come disposizione attuativa della quale il d.m. n. 221/2023 ha dato applicazione, riducendo il requisito dei crediti formativi a non meno di 60.

  • art. 44 d.l. n. 36/2022, convertito dalla l. n. 79/2022

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 18-bis, comma 6, del d.lgs. n. 59/2017, posto a base della modifica dei requisiti formativi.

  • d.m. n. 259/2017, Tabella A, nota 3

    almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08

    La disciplina vigente per il concorso controverso richiedeva almeno 80 crediti nei settori indicati e non attribuiva rilievo ai crediti del settore MAT/07; l’Amministrazione doveva attenersi a tale requisito vincolante.

  • d.m. n. 221/2023

    La riduzione del requisito da 80 a non meno di 60 crediti ha natura innovativa e non retroattiva; si applica ai bandi successivi alla sua entrata in vigore, non al concorso già bandito sulla base della disciplina previgente.

  • d.m. n. 205/2023

    Disciplina il concorso per titoli ed esami cui la ricorrente ha partecipato; il relativo bando doveva essere applicato secondo i requisiti vigenti al momento dell’indizione.

  • d.d. n. 2575/2023

    È il bando della procedura concorsuale e costituisce la lex specialis cui l’Amministrazione si è attenuta nel disporre l’esclusione.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, l’amministrazione deve applicare i requisiti di partecipazione stabiliti dalla lex specialis e dalla disciplina vigente al momento dell’indizione; quando tali requisiti hanno contenuto predeterminato, l’attività di verifica del loro possesso è vincolata.
  • Una modifica regolamentare dei requisiti di accesso a un concorso, se introduce una disciplina nuova e non meramente interpretativa, si applica ai bandi successivi alla sua entrata in vigore e non retroagisce ai concorsi già banditi.
  • L’applicazione retroattiva di una disciplina regolamentare più favorevole sui requisiti di accesso è preclusa anche dal principio della par condicio dei candidati, poiché non può attribuire ex post un titolo che non risultava posseduto secondo la disciplina vigente alla data del bando.
  • È sufficiente una motivazione per relationem del provvedimento di esclusione concorsuale quando l’atto richiamato e gli atti del procedimento consentono di individuare chiaramente la ragione dell’esclusione e il requisito ritenuto mancante.
  • La valutazione dell’equipollenza o della rilevanza di crediti formativi relativi a esami non aventi a oggetto esclusivo la materia concorsuale dipende dai criteri stabiliti dalla disciplina normativa applicabile; non è sufficiente il generico richiamo all’affinità tra le materie dell’esame e quelle della classe di concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuola
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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