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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15715/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento concerneva il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso nei confronti di GRIMALDI GIOACCHINO (legale rappresentante della VINGI SHOES s.r.l.) e di GRIMALDI VINCENZO (ritenuto amministratore di fatto della stessa), per ipotesi di violazione dell'art. 11 d.lgs. n.74/2000 e dell'art. 329 in relazione all'art. 322, comma 1, lett. a) (Codice della crisi d'impresa). Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame censurando la revoca parziale del sequestro rispetto a un conto cointestato (sosteneva che sul conto fossero anche riconducibili somme relative al marito e che l'indagato fosse di fatto titolare della carta bancomat). GRIMALDI VINCENZO ha censurato il giudizio sul fumus del reato, sostenendo di essere stato solo esecutore di singole operazioni e non amministratore di fatto né parte della decisione di cedere l'azienda o di distrarre i proventi. GRIMALDI NICOLA, non indagato e in qualità di legale rappresentante della GRIM SHOES s.r.l., ha impugnato per mancata e apparente motivazione sul fumus e sulla pertinenzialità/disponibilità del bene sequestrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per due ordini di ragioni: (i) parte della censura riguardava vizio di motivazione, materia non proponibile in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; (ii) inoltre il Tribunale aveva disposto una revoca parziale del sequestro limitata alle somme di natura pensionistica riconducibili alla coniuge, e la Corte non può rivalutare i giudizi in fatto di tale accertamento. Il ricorso di GRIMALDI VINCENZO è stato dichiarato inammissibile perché generico e non ha confutato nel merito la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito unitariamente i fatti (pendenze erariali, atto di cessione dell'azienda, versamento del prezzo tramite assegni circolari sul conto della società, abilitazione all'uso del conto e rilascio di carta di debito a Vincenzo, bonifico di 250.000 euro a titolo di caparra tramite la carta di debito, successivo svuotamento del conto), elementi che hanno fornito indizi sul ruolo di amministratore di fatto. Il ricorso di GRIMALDI NICOLA è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: la procura prodotta era sottoscritta dal ricorrente in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società, mentre egli non era indagato. Per i ricorrenti GRIMALDI VINCENZO e GRIMALDI NICOLA è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato invece dichiarato inammissibile senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie riferite ai predetti ricorrenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.74/2000 art.11

    La norma è stata richiamata come one delle fattispecie contestate (violazioni tributarie) a cui si riferiscono le misure cautelari; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma la contestazione costituisce il fondamento dell'atto cautelare.

  • Codice della crisi d'impresa art.329 in relazione all'art.322, comma 1, lett. a)

    Richiamata come ulteriore fattispecie oggetto di contestazione, collegata alla presunta distrazione di risorse in occasione della cessione d'azienda.

  • art.545 cod. proc. civ.

    "...deve essere limitato alle eventuali disponibilità effettivamente riferibili a GRIMALDI GIOACCHINO, escludendo le risorse della coniuge, che rimangono pienamente disponibili e impignorabili."

    La Corte accetta la ricostruzione del Tribunale secondo cui il limite di impignorabilità previsto dall'art.545 c.p.c. va applicato con riferimento alle somme effettivamente riconducibili a emolumenti pensionistici della coniuge; ciò legittima una revoca parziale del vincolo sul conto cointestato per le somme di provenienza pensionistica.

  • art.325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di sindacare in Cassazione i vizi di motivazione relativi ai provvedimenti cautelari reali; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del PM che impugnava la motivazione fattuale sul punto.

  • art.606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.

    Richiamati come norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto che i ricorsi di parte civile non si siano confrontati adeguatamente con la motivazione del Tribunale e siano pertanto generici/inammissibili.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti inammissibili (GRIMALDI VINCENZO e GRIMALDI NICOLA).

  • Sentenza Corte costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità della sanzione equitativa alla Cassa delle ammende, con riferimento all'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione i vizi di motivazione relativi a provvedimenti cautelari reali sono in gran parte non sindacabili (art.325 c.p.p.); le questioni di fatto valorizzate dal giudice del merito non sono rinnovabili in questa sede.
  • Una revoca parziale del sequestro su un conto cointestato è possibile: il giudice può limitare il vincolo alle sole somme effettivamente riconducibili all'indagato escludendo quelle impignorabili (es. emolumenti pensionistici della coniuge).
  • Per contestare la sussistenza del fumus del reato è necessario un confronto puntuale e specifico con la motivazione del giudice del riesame; argomentazioni generiche o alternative prive di riscontri documentali sono improduttive e portano a inammissibilità.
  • La disponibilità effettiva di un conto (es. uso della carta di debito, delega ad operare, negoziazione di assegni e bonifici) costituisce elemento indiziario rilevante per attribuire ruoli di gestione o amministrazione di fatto e per ricollegare somme a responsabilità personali.
  • I soggetti non indagati che intendono impugnare devono avere adeguata legittimazione e procura nella qualità che dichiarano; vizi formali della procura (firma in proprio anziché in qualità) comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve specificamente confutare la motivazione impugnata; in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile e possono essere disposte spese e sanzioni pecuniarie.

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