Cassazione Penale, Sentenza n. 15715/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento concerneva il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso nei confronti di GRIMALDI GIOACCHINO (legale rappresentante della VINGI SHOES s.r.l.) e di GRIMALDI VINCENZO (ritenuto amministratore di fatto della stessa), per ipotesi di violazione dell'art. 11 d.lgs. n.74/2000 e dell'art. 329 in relazione all'art. 322, comma 1, lett. a) (Codice della crisi d'impresa). Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame censurando la revoca parziale del sequestro rispetto a un conto cointestato (sosteneva che sul conto fossero anche riconducibili somme relative al marito e che l'indagato fosse di fatto titolare della carta bancomat). GRIMALDI VINCENZO ha censurato il giudizio sul fumus del reato, sostenendo di essere stato solo esecutore di singole operazioni e non amministratore di fatto né parte della decisione di cedere l'azienda o di distrarre i proventi. GRIMALDI NICOLA, non indagato e in qualità di legale rappresentante della GRIM SHOES s.r.l., ha impugnato per mancata e apparente motivazione sul fumus e sulla pertinenzialità/disponibilità del bene sequestrato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per due ordini di ragioni: (i) parte della censura riguardava vizio di motivazione, materia non proponibile in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; (ii) inoltre il Tribunale aveva disposto una revoca parziale del sequestro limitata alle somme di natura pensionistica riconducibili alla coniuge, e la Corte non può rivalutare i giudizi in fatto di tale accertamento. Il ricorso di GRIMALDI VINCENZO è stato dichiarato inammissibile perché generico e non ha confutato nel merito la motivazione del Tribunale che aveva ricostruito unitariamente i fatti (pendenze erariali, atto di cessione dell'azienda, versamento del prezzo tramite assegni circolari sul conto della società, abilitazione all'uso del conto e rilascio di carta di debito a Vincenzo, bonifico di 250.000 euro a titolo di caparra tramite la carta di debito, successivo svuotamento del conto), elementi che hanno fornito indizi sul ruolo di amministratore di fatto. Il ricorso di GRIMALDI NICOLA è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: la procura prodotta era sottoscritta dal ricorrente in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società, mentre egli non era indagato. Per i ricorrenti GRIMALDI VINCENZO e GRIMALDI NICOLA è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato invece dichiarato inammissibile senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie riferite ai predetti ricorrenti.
Norme richiamate
d.lgs. n.74/2000 art.11
La norma è stata richiamata come one delle fattispecie contestate (violazioni tributarie) a cui si riferiscono le misure cautelari; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma la contestazione costituisce il fondamento dell'atto cautelare.
Codice della crisi d'impresa art.329 in relazione all'art.322, comma 1, lett. a)
Richiamata come ulteriore fattispecie oggetto di contestazione, collegata alla presunta distrazione di risorse in occasione della cessione d'azienda.
art.545 cod. proc. civ.
"...deve essere limitato alle eventuali disponibilità effettivamente riferibili a GRIMALDI GIOACCHINO, escludendo le risorse della coniuge, che rimangono pienamente disponibili e impignorabili."
La Corte accetta la ricostruzione del Tribunale secondo cui il limite di impignorabilità previsto dall'art.545 c.p.c. va applicato con riferimento alle somme effettivamente riconducibili a emolumenti pensionistici della coniuge; ciò legittima una revoca parziale del vincolo sul conto cointestato per le somme di provenienza pensionistica.
art.325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di sindacare in Cassazione i vizi di motivazione relativi ai provvedimenti cautelari reali; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del PM che impugnava la motivazione fattuale sul punto.
art.606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.
Richiamati come norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto che i ricorsi di parte civile non si siano confrontati adeguatamente con la motivazione del Tribunale e siano pertanto generici/inammissibili.
art.616 cod. proc. pen.
Applicata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti inammissibili (GRIMALDI VINCENZO e GRIMALDI NICOLA).
Sentenza Corte costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità della sanzione equitativa alla Cassa delle ammende, con riferimento all'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i vizi di motivazione relativi a provvedimenti cautelari reali sono in gran parte non sindacabili (art.325 c.p.p.); le questioni di fatto valorizzate dal giudice del merito non sono rinnovabili in questa sede.
- Una revoca parziale del sequestro su un conto cointestato è possibile: il giudice può limitare il vincolo alle sole somme effettivamente riconducibili all'indagato escludendo quelle impignorabili (es. emolumenti pensionistici della coniuge).
- Per contestare la sussistenza del fumus del reato è necessario un confronto puntuale e specifico con la motivazione del giudice del riesame; argomentazioni generiche o alternative prive di riscontri documentali sono improduttive e portano a inammissibilità.
- La disponibilità effettiva di un conto (es. uso della carta di debito, delega ad operare, negoziazione di assegni e bonifici) costituisce elemento indiziario rilevante per attribuire ruoli di gestione o amministrazione di fatto e per ricollegare somme a responsabilità personali.
- I soggetti non indagati che intendono impugnare devono avere adeguata legittimazione e procura nella qualità che dichiarano; vizi formali della procura (firma in proprio anziché in qualità) comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Chi propone ricorso per cassazione deve specificamente confutare la motivazione impugnata; in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile e possono essere disposte spese e sanzioni pecuniarie.
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