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Sentenza

Sentenza n. 1229/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale che ha riconosciuto la revisione del corrispettivo soltanto per il 2019 e il 2021, respingendola per il 2014-2018 e il 2020; originaria domanda contro il silenzio sulla richiesta di revisione prezzi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento stradale e servizi complementari, regolato dal contratto del 18 luglio 2011, aveva inizialmente agito contro il silenzio del Comune sulla richiesta di revisione prezzi e aveva chiesto l’accertamento del diritto alla revisione, il pagamento delle somme dovute e il risarcimento del danno da ritardo. Dopo l’adozione della determinazione del 21 settembre 2023, che riconosceva € 10.851,76 IVA inclusa per il 2019 e il 2021 e negava la revisione per le altre annualità, l’impresa ha proposto motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento e quantificando la pretesa complessiva in € 136.268,29 oltre IVA e interessi. Ha contestato che la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo del 2016 avesse comportato una rinuncia implicita alla revisione o una novazione del contratto originario; ha inoltre negato che l’art. 13 del capitolato fissasse un termine decadenziale annuale per presentare le richieste. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di specificità e la prescrizione dei ratei del 2014 e dei primi tre mesi del 2015. L’impresa ha anche chiesto gli interessi moratori e il risarcimento del danno da ritardo, senza che, secondo il giudice, fosse stata fornita prova del nesso causale e degli altri elementi della responsabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione comunale secondo cui il giudice amministrativo sarebbe competente soltanto sull’an della revisione e non sul quantum: la giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. comprende anche la quantificazione e la condanna al pagamento. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, poiché i motivi aggiunti indicavano i criteri di calcolo e quantificavano la revisione per ciascuna annualità. Nel merito ha ritenuto che l’atto aggiuntivo del 2016, privo di un’espressa e inequivoca rinuncia e contenente il rinvio alle clausole del contratto originario non modificate, non avesse né estinto per novazione l’obbligazione originaria né eliminato la clausola revisionale. L’art. 13 del capitolato individuava il periodo annuale di riferimento per il calcolo, non un termine decadenziale per presentare la richiesta. Ha tuttavia accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dall’istanza del 18 marzo 2020, limitatamente al 2014 e ai primi due mesi del 2015. Ha quindi accolto la domanda di annullamento e di condanna nei limiti risultanti dalla motivazione e dalla relazione integrativa del verificatore depositata il 9 febbraio 2026, non specificamente contestata dal Comune nel quantum, disponendo il pagamento del compenso revisionale dovuto dopo la detrazione dei periodi prescritti. Ha riconosciuto gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendoli per il periodo precedente alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno da ritardo, perché la sola allegazione del superamento dei termini non provava il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo dell’amministrazione. La domanda contro il silenzio era già stata dichiarata cessata con sentenza non definitiva del 31 ottobre 2023, dopo l’adozione della determinazione. Spese di lite compensate; spese di verificazione poste a carico del Comune e liquidate in € 3.500,00, al lordo degli oneri, detratto l’acconto già liquidato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a. ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi comprende sia l’accertamento dell’an debeatur sia la quantificazione della revisione e la condanna al pagamento.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    tra le sentenze di merito che il giudice amministrativo può emanare nell’ambito della giurisdizione esclusiva, venendo in rilievo anche diritti soggettivi, vi è certamente la pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro.

    Nell’ambito della giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo può pronunciare una condanna al pagamento di una somma di denaro.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il giudicante, infatti, non deve necessariamente fermarsi ad una condanna all’an con fissazione dei criteri in ordine al quantum come delineata dall’art. 34, comma 4, c.p.a. in quanto la stessa risulta essere solo una facoltà del giudicante come emerge dall’uso, nell’ambito di tale comma, della terza persona singolare del verbo potere.

    La condanna limitata all’an con indicazione dei criteri per la successiva quantificazione è una facoltà, non un obbligo: il giudice può definire direttamente anche il quantum.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5

    Per i contratti a esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture soggetti alla disciplina applicabile, la revisione periodica del prezzo deve essere prevista contrattualmente e operata sulla base dell’istruttoria e dei dati indicati dalla norma.

  • art. 1230, comma 2, c.c.

    la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

    La novazione richiede che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente risulti in modo inequivoco; il mero atto aggiuntivo che non manifesta tale volontà non determina novazione.

  • art. 1231 c.c.

    Quanto alla modificazione apportata dall’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 1038/2016 all’art. 9 del capitolato speciale di appalto (con cui si dispone il pagamento diretto della discarica ad opera del Comune resistente), la stessa va certamente qualificata come mera modificazione accessoria di una precedente obbligazione che non importa novazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1231 del codice civile.

    La modifica accessoria delle modalità di adempimento, come il pagamento diretto della discarica da parte del Comune, non comporta novazione dell’obbligazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Va, dunque, accolta esclusivamente l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione locale, ex art. 2948, n. 4), c.c., del diritto alla revisione del corrispettivo d’appalto per il periodo antecedente al quinquennio decorrente dal 18 marzo 2020, data di presentazione dell’istanza revisionale (dunque, con riferimento al 2014 e ai primi due mesi del 2015).

    Il diritto alla revisione del corrispettivo è soggetto a prescrizione quinquennale, applicata ai ratei anteriori al quinquennio decorrente dalla presentazione dell’istanza.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Non si tratta, a differenza, dell’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis (inserito dall’art. 28, comma 9, del d.lg. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell’elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere.

    Il risarcimento del danno da ritardo non consegue automaticamente alla violazione del termine procedimentale: il privato deve provare il ritardo, il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo della PA.

  • art. 64 c.p.a.

    conseguente obbligo del Comune resistente, previa quantificazione in base a quanto statuito nella relazione integrativa del verificatore depositata in data 09.02.2026 (la quale si è attenuta ai principi espressi dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 10 luglio 2014, n. 3536; Consiglio di Stato sez. V - 28/02/2018, sentenza n. 1225), non specificamente contestata nel quantum dall’ente locale resistente (cfr. art. 64 c.p.a.) e decurtati i periodi prescritti, di corrispondere alla parte ricorrente il compenso revisionale spettante in base a quanto statuito nella presente motivazione, letta congiuntamente all’elaborato peritale integrativo.

    Il giudice ha considerato la quantificazione del verificatore non specificamente contestata dal Comune nel quantum e l’ha utilizzata, detratto il periodo prescritto, per conformare la condanna al pagamento.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    Le spese della verificazione sono definitivamente poste a carico di parte resistente e liquidate in favore del verificatore, dott.ssa Angela Cafaro, nella misura di cui in dispositivo ai sensi dell’art. 66, co. 4, c.p.a. e degli artt. 33 e ss. del D.M. n. 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.

    Le spese della verificazione sono poste definitivamente a carico della parte resistente e liquidate secondo i parametri richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla revisione dei prezzi degli appalti ricadenti nella giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., il giudice amministrativo conosce sia dell’an sia del quantum della pretesa e può condannare direttamente al pagamento delle somme dovute.
  • La rinuncia dell’appaltatore alla revisione prezzi deve risultare in modo manifestamente non equivoco; la mera sottoscrizione di un atto aggiuntivo che non contiene una rinuncia espressa e richiama le clausole del contratto originario non è sufficiente.
  • La novazione oggettiva richiede la manifestazione inequivoca dell’intento di estinguere l’obbligazione originaria e la costituzione di un’obbligazione nuova e incompatibile con la precedente. Un atto aggiuntivo che introduce una prestazione ulteriore e conserva le clausole non modificate del contratto originario non determina, di per sé, novazione.
  • La previsione contrattuale di una revisione al termine di ogni anno solare, se non stabilisce espressamente un termine perentorio per la presentazione dell’istanza, individua il periodo di riferimento per il calcolo e non introduce una decadenza annuale; resta applicabile la prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
  • Il risarcimento del danno da ritardo non è automatico per il solo superamento del termine procedimentale: il richiedente deve provare il danno, il nesso causale tra ritardo e pregiudizio e l’elemento soggettivo dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoDanno da ritardo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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