Cassazione Penale, Sentenza n. 39317/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Carolis era stato condannato per concorso nell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra avendo consentito a Carlo Guidi, privo di titolo abilitativo, di svolgere attività odontoiatrica nello studio dentistico di cui era titolare; inoltre è stato condannato ai sensi dell'art. 193 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 per aver, in qualità di "direttore sanitario", consentito lo svolgimento dell'attività odontoiatrica in una struttura non autorizzata. In Cassazione propone due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo che la presenza di una poltrona odontoiatrica in un locale non indicato in planimetria non prova la consapevolezza, essendo lo studio frequentato saltuariamente e la postazione risultata inutilizzata; i precedenti sequestri a carico di Guidi sarebbero irrilevanti; (2) vizio di motivazione e doglianza sulla qualificazione di "direttore sanitario" e sulla necessità dell'autorizzazione sanitaria, sostenendo che lo studio era un esercizio personale non complesso e dunque non soggetto ad autorizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza della valutazione di merito. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia travisato la prova: la decisione è fondata su molteplici elementi dichiarativi e su elementi oggettivi (es. presenza della poltrona odontoiatrica in un vano noto al De Carolis) tali da dimostrare la consapevolezza/controllo dell'attività esercitata da Guidi nonostante la presenza saltuaria del titolare. Sul secondo motivo ha richiamato la normativa regionale vigente (L.R. Marche 16 marzo 2000, n.20, art.5) che include gli studi odontoiatrici tra le strutture soggette ad autorizzazione; l'esenzione riguarda solo studi che non rientrano nelle tipologie elencate e non si applica all'odontoiatria. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 27 luglio 1934, n.1265, art. 193
La norma è stata applicata per punire chi, in qualità di responsabile/direttore sanitario, consente lo svolgimento di attività sanitarie in strutture non autorizzate; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla configurazione dello studio
L.R. Marche 16 marzo 2000, n.20, art. 5
"Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1"
La Corte interpreta la disposizione nel senso che gli studi odontoiatrici rientrano tra le tipologie soggette ad autorizzazione (art.5 comma 1 lett.a e lett.e) e l'esenzione opera solo per le attività non elencate; dunque lo studio in oggetto richiedeva autorizzazione
Codice penale, art. 348 (richiamato in fatto)
Citato in relazione a precedenti sequestri posti in essere nei confronti di Guidi; la Corte ha ritenuto tali procedimenti non decisivi per la posizione del De Carolis, anche perché iniziati prima che questi assumesse la direzione sanitaria
d.l. n.137/2020 (art.23 comma 8) e d.l. n.105/2021 (art.7)
Richiamate come norme procedurali per il trattamento cartolare del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- La mera frequenza saltuaria di uno studio da parte del titolare non esclude la responsabilità qualora vi siano elementi oggettivi (es. locale attrezzato, poltrona odontoiatrica, postazione dedicata) che rendono conoscibile lo svolgimento di attività da parte di terzi non abilitati
- Consentire o tollerare l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti privi di titolo può configurare concorso nell'esercizio abusivo della professione anche se il titolare non svolge stabilmente l'attività, quando gli elementi di fatto dimostrino la disponibilità e la consapevolezza
- Gli studi odontoiatrici che erogano prestazioni invasive rientrano, di norma, tra le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria regionale; l'esenzione riguarda solo attività non ricomprese espressamente dalla norma
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale della prova: le doglianze che si riducano a un diverso apprezzamento degli elementi probatori, senza individuare vizi di legge o contraddizioni rilevanti, sono inammissibili
- Per ridurre il rischio di responsabilità penale, il titolare di uno studio medico/odontoiatrico deve vigilare sulla qualifica del personale e sulla regolarità autorizzativa dei locali; va evitato che terzi non abilitati utilizzino postazioni dedicate o locali non autorizzati
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