Sentenza n. 13318/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 D.Lgs. n. 31/2010, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 97 Cost. e/o previa disapplicazione delle relative disposizioni - della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, pubblicata in data 13 dicembre 2023 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella parte in cui include le aree ricadenti nel territorio del Comune ricorrente (doc. 1 - CNAI); - del parere tecnico dell'Ente di controllo, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN); - del documento redatto da Sogin del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”; - del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 31465 del 30 dicembre 2020; - del D.M. del 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi; - della “Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI”; - del DPCM del 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ed il relativo allegato; - delle Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da Sogin con documento del 15 dicembre 2021; - per quanto occorrer possa, del progetto preliminare del Parco Tecnologico e della documentazione a corredo dello stesso progetto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Carta Nazionale delle Aree Idonee pubblicata il 13 dicembre 2023, nella parte relativa all'area VT-25 Tarquinia-Tuscania, nonché gli atti preparatori e connessi del procedimento di individuazione del sito per il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto l'annullamento della Carta Nazionale delle Aree Idonee e degli atti presupposti, prospettando anche la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 27 d.lgs. n. 31/2010 e la disapplicazione delle relative disposizioni. Ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e precauzione, della tutela costituzionale dell'ambiente e dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Sono state inoltre dedotte la violazione del criterio della classificazione sismica regionale, dei criteri di esclusione e dei criteri di approfondimento previsti dalla Guida tecnica ISPRA n. 29. Le amministrazioni resistenti hanno contestato, tra l'altro, l'immediata impugnabilità degli atti. Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo lo scambio delle memorie delle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale, senza esaminare nel merito i vizi dedotti e senza disporre la rimessione alla Corte costituzionale o la disapplicazione richiesta. Richiamando la disciplina dell'art. 27 d.lgs. n. 31/2010 e propri precedenti, ha ritenuto che la Carta delle aree potenzialmente idonee e gli atti inseriti nel segmento procedimentale non concluso abbiano natura preparatoria e non producano un'immediata lesione. Anche la Carta Nazionale delle Aree Idonee pubblicata nel 2023, nella parte in cui individua più aree provinciali, non determina ancora la localizzazione effettiva del Deposito, poiché resta incerto quale sito sarà eventualmente selezionato all'esito del procedimento. L'interesse del Comune potrà diventare attuale soltanto con l'adozione degli atti finali che dispongano concretamente l'insediamento del Deposito sul suo territorio; in tale sede potranno essere fatti valere anche i vizi degli atti precedenti, trasferiti sul provvedimento finale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e perché il giudizio contrapponeva diversi enti pubblici.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. n. 31/2010
la So.G.I.N. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee; la proposta è sottoposta a consultazione pubblica e Seminario nazionale; sulla base delle osservazioni viene redatta una versione aggiornata, mentre la Carta nazionale delle aree idonee è approvata con decreto ministeriale di concerto
La disciplina distingue gli atti preparatori e propositivi dalla Carta Nazionale delle Aree Idonee definitivamente approvata. Prima della conclusione del procedimento e dell'eventuale individuazione concreta del sito, gli atti non determinano una lesione attuale e non sono autonomamente utilmente impugnabili.
art. 72-bis c.p.a.
le parti hanno scambiato le memorie e il ricorso è stato trattato in camera di consiglio per la definizione del merito
Ha consentito la trattazione camerale del ricorso, ritenuto definibile senza particolari complessità della questione di inammissibilità.
art. 60 c.p.a.
le parti sono state sentite ai sensi degli artt. 60 e 72-bis cod. proc. amm.
Il riferimento riguarda la definizione della controversia in camera di consiglio previa interlocuzione delle parti.
Massime di principio
- Gli atti preparatori e propositivi inseriti in un procedimento amministrativo ancora in corso, privi di autonoma efficacia lesiva e di rilevanza esterna immediata, non sono utilmente impugnabili per carenza di interesse attuale.
- L'individuazione di una pluralità di aree potenzialmente o genericamente idonee alla localizzazione di un'opera non determina, prima della scelta definitiva del sito, una lesione attuale per ciascun ente territoriale interessato, poiché resta incerto se e quale area sarà concretamente selezionata.
- I vizi degli atti preparatori possono essere dedotti mediante impugnazione dell'atto finale che disponga concretamente l'intervento sul territorio dell'interessato; fino a quel momento l'interesse all'annullamento resta meramente eventuale.
- Quando il procedimento di localizzazione di un'opera pubblica non è concluso e non è ancora individuato il sito definitivo, l'azione di annullamento degli atti intermedi deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse attuale, senza esame dei motivi di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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