Sentenza n. 237/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento per l‘ottemperanza della sentenza del T.A.R. Marche n. -OMISSIS-, pubblicata il 29.6.2024, non impugnata, recante l’accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- R.G., e, in subordine, per l'annullamento della scheda valutativa n. -OMISSIS- compilata dal resistente Comando Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS-, datata 21.1.2025, notificata al ricorrente il 24.3.2025, con cui è stata attribuita a quest'ultimo la qualifica finale di superiore alla media; di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non noti, e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova scheda valutativa relativa al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, adottata in rinnovazione e recante la qualifica finale di superiore alla media
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, in via subordinata rispetto alla domanda di ottemperanza già dichiarata inammissibile con sentenza non definitiva, la nuova scheda valutativa adottata dall'Amministrazione in esecuzione della precedente sentenza di annullamento. Ha dedotto violazione dell'obbligo di motivazione e della legge n. 241/1990, motivazione insufficiente o carente, eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, contraddittorietà e irrazionalità, nonché mancanza di coerenza tra le valutazioni delle singole voci e il giudizio complessivo finale. In particolare, il compilatore, superiore diretto, aveva confermato il giudizio di eccellente; il primo revisore aveva riconosciuto elevati requisiti morali, militari e caratteriali, solida preparazione professionale, adeguata esperienza, determinazione nell'assolvimento dell'incarico e rendimento di servizio di livello ottimo, ma aveva concluso per la qualifica di superiore alla media. Secondo il ricorrente, il revisore aveva quindi recepito valutazioni tutte ragguardevoli senza indicare le ragioni del giudizio finale deteriore, né spiegare il contrasto con il giudizio del compilatore e con le singole voci del documento caratteristico. Sono stati inoltre dedotti la violazione dell'affidamento, dell'efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nuova scheda valutativa. Ha ravvisato un difetto radicale di motivazione, tanto più grave perché la rinnovazione doveva rispettare la portata conformativa della precedente sentenza di annullamento. Il primo revisore aveva aderito alle valutazioni del compilatore e aveva riconosciuto un rendimento ottimo, ma aveva concluso in modo apodittico per la qualifica di superiore alla media, senza illustrare le ragioni della divergenza rispetto alla qualifica di eccellente. Il giudice ha inoltre rilevato il contrasto immotivato con le Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, le quali prevedono che la qualifica di eccellente è incompatibile con una valutazione del rendimento diversa da ottimo; da tale regola il TAR ha desunto che, in presenza di rendimento ottimo, deve corrispondere la qualifica complessiva di eccellente. L'Amministrazione è stata pertanto onerata di rideterminarsi tenendo conto dell'autovincolo derivante dalle Istruzioni. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso subordinato contro la scheda valutativa è stato trattato quale azione di annullamento per vizi di legittimità.
legge 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione imponeva al revisore di esplicitare le ragioni della qualifica finale deteriore rispetto alle valutazioni analitiche e al giudizio del compilatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri
la qualifica di “eccellente”, per definizione, risulta in contraddizione con una valutazione della voce rendimento, diversa da “ottimo”
Le Istruzioni costituiscono un autovincolo per l'Amministrazione; secondo il TAR, a una valutazione di ottimo nella voce rendimento non può che corrispondere una valutazione complessiva di eccellente.
Massime di principio
- Nella rinnovazione di una valutazione amministrativa conseguente a una sentenza di annullamento, l'Amministrazione deve rispettare puntualmente la portata conformativa del giudicato e fornire una motivazione rafforzata quando intenda adottare una determinazione sostanzialmente analoga o nuovamente sfavorevole.
- È illegittima per difetto radicale di motivazione la scheda valutativa nella quale il revisore riconosca valutazioni analitiche e un rendimento di livello ottimo, sostanzialmente aderendo al giudizio del compilatore, ma attribuisca una qualifica finale deteriore senza spiegare le ragioni della divergenza.
- Le istruzioni interne sui documenti caratteristici del personale militare, quando stabiliscono una necessaria coerenza tra la valutazione del rendimento e la qualifica finale, vincolano l'Amministrazione quale autovincolo e impediscono di attribuire una qualifica incompatibile con il giudizio di rendimento espresso.
- L'annullamento di una scheda valutativa per difetto di motivazione non determina automaticamente la sostituzione giudiziale della valutazione amministrativa, ma impone all'Amministrazione di rideterminarsi rispettando il giudicato e le regole autovincolanti applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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