Cassazione Penale, Sentenza n. 25270/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, perché il provvedimento impugnato non ha dato adeguata risposta alle esigenze lavorative documentate e non ha motivato compiutamente le prescrizioni nell'ambito del giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 Ord. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Verdura aveva chiesto la modifica della prescrizione di rientro domiciliare (obbligo di non allontanarsi dalle 18:00 alle 07:00) imposta nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali, perché incompatibile con l'orario di lavoro come pizzaiolo (circa 19:00-24:00). Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta principalmente richiamando la gravità dei reati e la pendenza di un procedimento per lesioni, senza valutare né motivare adeguatamente le esigenze lavorative documentate.
Norme richiamate
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Il reclamo proposto davanti al Tribunale di sorveglianza è stato riqualificato in ricorso per cassazione ai sensi di questa norma.
art. 47 Ord. pen.
Le prescrizioni dell'affidamento in prova sono parte integrante del giudizio prognostico per la concessione e l'applicazione della misura; il tribunale deve motivare le prescrizioni o l'omissione delle stesse in relazione alle condizioni del singolo affidato.
art. 27, comma 3 Cost.
Sottolinea la funzione rieducativa della pena: le prescrizioni non devono limitare ingiustificatamente le possibilità lavorative e il reinserimento sociale del condannato.
Massime di principio
- Le prescrizioni imposte nell'affidamento in prova devono essere specifiche, motivate e commisurate alla situazione personale e lavorativa dell'affidato; l'assenza di motivazione rende il provvedimento annullabile.
- La gravità del reato e la pendenza di altri procedimenti non esentano il giudice dall'obbligo di valutare e motivare compiutamente le esigenze lavorative documentate dal condannato.
- È ammissibile impugnare in cassazione esclusivamente le prescrizioni dell'affidamento in prova: la contestazione limitata alle prescrizioni non viola il principio di tassatività delle impugnazioni.
- Prescrizioni generiche, vaghe o non ancorate alla realtà individuale sono incompatibili con la finalità rieducativa dell'istituto e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- In presenza di documentazione probante sulle esigenze lavorative, il Tribunale di sorveglianza deve dare una risposta puntuale alla richiesta di modifica oraria; in difetto, il provvedimento va riformato e il caso rimandato per nuovo esame.
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