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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’iscrizione nella white list e adozione di informativa antimafia interdittiva, nonché successivo diniego dell’istanza di riesame e delle misure di prevenzione collaborativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il provvedimento prefettizio che aveva disposto la revoca della sua iscrizione nella white list e l’adozione di un’informativa antimafia per ritenuti tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre al diniego della richiesta subordinata di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento o erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta. La censura riguardava, in particolare, la valorizzazione della dichiarazione resa dal legale rappresentante alla polizia giudiziaria in merito all’impresa fornitrice del calcestruzzo e del pietrisco, dichiarazione ritenuta falsa e finalizzata a ostacolare indagini penali relative ad altri soggetti, nonché il collegamento di tali circostanze con un procedimento penale e con un’ordinanza cautelare del GIP. La ricorrente ha contestato sia la sufficienza e coerenza degli elementi posti a base dell’interdittiva sia il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa. Con i motivi aggiunti ha riproposto le medesime censure contro il successivo diniego prefettizio di riesame.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, evidenziando che l’informativa antimafia non richiede la prova dell’effettiva infiltrazione o del condizionamento già realizzato, ma una valutazione prognostica fondata su elementi sintomatici e presuntivi, considerati unitariamente secondo il criterio del “più probabile che non”. Nel caso concreto, il quadro complessivo comprendeva il territorio di riferimento, il settore dei lavori edili, le dichiarazioni ritenute false rese dal legale rappresentante e gli elementi emergenti dall’ordinanza cautelare del GIP, dai quali risultavano indicatori di infiltrazione criminale collegati anche a un appalto di lavori di manutenzione stradale. Il giudice ha escluso che tali elementi fossero stati valutati in modo atomistico o irragionevole. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, poiché il Prefetto aveva svolto il necessario giudizio prognostico sull’occasionalità dell’agevolazione e aveva motivatamente escluso la compatibilità degli elementi acquisiti con un percorso di bonifica e reinserimento dell’impresa. Il successivo diniego di riesame è stato ritenuto legittimo perché l’istanza non aveva aggiunto elementi decisivi al quadro già valutato; neppure l’audizione della parte è stata considerata dirimente. La domanda cautelare era stata già respinta e l’ordinanza confermata in appello cautelare. Le spese sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità prefettizia nella materia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L’informativa antimafia può fondarsi su una fattispecie di pericolo, anche solo potenziale, desunta da elementi sintomatici e indizianti; non è necessario provare l’effettivo condizionamento dell’impresa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La legittimità dell’informativa è valutata sulla base di un giudizio prognostico e probabilistico circa il rischio di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono l’occasionalità dell’agevolazione e la prognosi che l’impresa possa, attraverso un percorso di bonifica, affrancarsi dal condizionamento; il Prefetto deve effettuare tale valutazione prima dell’interdittiva, ma può escludere la misura quando il quadro indiziario sia incompatibile con l’occasionalità.

  • artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis c.p.

    Le fattispecie penali richiamate nel quadro investigativo costituiscono elementi di contesto valorizzabili, in chiave sintomatica e non quale accertamento definitivo di responsabilità penale, nella valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali giustifica l’oscuramento disposto in sentenza.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva può essere legittimamente adottata sulla base di un giudizio prognostico fondato sul criterio del “più probabile che non”, senza necessità di provare l’effettiva infiltrazione mafiosa o il concreto condizionamento delle scelte dell’impresa.
  • Gli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione devono essere valutati unitariamente e nel loro complesso, considerando anche il territorio, il settore economico, i rapporti dell’impresa e gli elementi emergenti da procedimenti penali, senza applicare il parametro penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La natura preventiva dell’informativa antimafia consente di valorizzare fatti e vicende meramente indizianti, purché non immaginari o aleatori, anche quando il tentativo di infiltrazione non si sia ancora tradotto in un condizionamento effettivo dell’attività d’impresa.
  • Prima di adottare l’interdittiva, il Prefetto deve valutare prognosticamente se l’agevolazione mafiosa abbia carattere occasionale e se l’impresa possa essere recuperata mediante le misure di prevenzione collaborativa; tali misure possono essere negate quando il quadro indiziario risulti incompatibile con un percorso credibile di bonifica.
  • Il riesame di un’informativa antimafia non impone una nuova valutazione favorevole quando l’istanza non apporti elementi nuovi o decisivi rispetto al quadro indiziario già esaminato; l’audizione dell’interessato, da sola, non è dirimente se non modifica tale quadro.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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