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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04039/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato la procedura semplificata e non partecipata ex artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello emessa a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dal testo emerge che il ricorso era diretto a censurare il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata. La Corte ha però rilevato che, nelle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando vengano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze concernenti la motivazione sulla responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia dal contenuto concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso consente la declaratoria con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e limitata ai vizi che incidono sulla validità dell'accordo o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., il semplice difetto di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, poiché tale censura esula dai casi consentiti di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può decidere con procedura semplificata e non partecipata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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