Sentenza n. 14866/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della nota del 5 maggio 2023, comunicata con P.E.C. del 18 maggio 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su segnalazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro, ha informato il ricorrente di aver inserito a suo carico una annotazione “..nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (Delibera 721/2020)..”, relativamente all'appalto avente ad oggetto “ i lavori di ripristino danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrina"; - della nota del 24 gennaio 2023, con la quale l'A.N.A.C., ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di annotazione nel suddetto casellario informatico; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annotazione nell'Area B del Casellario informatico ANAC relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di appalto, nonché il precedente avvio del procedimento di annotazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, aggiudicatario di un appalto di lavori affidato da un Consorzio di bonifica, impugnava l'annotazione disposta dall'ANAC a seguito della risoluzione del contratto per ritenuto grave inadempimento contrattuale. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti atti, violazione dei principi di tempestività e ragionevolezza dell'azione sanzionatoria e violazione del giusto procedimento. In particolare, sosteneva che la segnalazione del Consorzio, trasmessa circa nove mesi dopo la comunicazione della risoluzione contrattuale, fosse tardiva rispetto al termine di trenta giorni previsto dal Regolamento e che tale tardività imponesse all'ANAC di archiviare il procedimento, impedendo l'annotazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del Regolamento del Casellario non abbia natura perentoria ai fini dell'avvio del procedimento di annotazione, ma natura acceleratoria e ordinatoria. Dal tenore della disposizione emerge infatti che il decorso del termine abilita l'ANAC ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo, senza far venir meno l'obbligo di comunicazione né precludere la successiva annotazione. Il termine rileva quindi per la sanzionabilità della stazione appaltante inadempiente, non per la validità dell'annotazione. Tale interpretazione è coerente con la possibilità per l'ANAC di acquisire anche d'ufficio informazioni omesse dalla stazione appaltante e con la funzione del Casellario quale banca dati avente finalità di pubblicità notiziale e di supporto alla verifica dei requisiti degli operatori economici. Pertanto, la segnalazione effettuata circa nove mesi dopo la conoscenza della risoluzione non è stata considerata tardiva e non ha viziato l'avvio del procedimento di annotazione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, commi 1 e 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, delibera ANAC n. 861/2019, modificata dalla delibera n. 721/2020
Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.
Il termine di trenta giorni è ordinatorio e acceleratorio ai fini della comunicazione, rilevando per l'avvio del procedimento sanzionatorio contro il soggetto inadempiente, ma non operando a pena di decadenza rispetto all'avvio del procedimento di annotazione.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Il casellario informatico contiene «tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), […]».
La disposizione conferma la funzione del Casellario quale banca dati integrata destinata a raccogliere le informazioni rilevanti per le stazioni appaltanti e non giustifica la perdita dell'informazione per il solo tardivo adempimento dell'obbligo di segnalazione.
art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016
È individuato quale fondamento del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto che non adempia tempestivamente all'obbligo informativo.
Massime di principio
- Il termine previsto dal regolamento ANAC per la segnalazione dei fatti potenzialmente annotabili nel Casellario informatico ha natura ordinatoria e acceleratoria, salvo che la disposizione stabilisca espressamente una decadenza; il suo inutile decorso non impedisce l'annotazione.
- Il superamento del termine di segnalazione rileva ai fini dell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti della stazione appaltante o del soggetto obbligato alla comunicazione, ma non determina di per sé l'illegittimità dell'avvio del procedimento di annotazione a carico dell'operatore economico.
- L'ANAC può avviare il procedimento di annotazione anche quando acquisisca aliunde o d'ufficio l'informazione rilevante, poiché l'omessa o tardiva segnalazione non fa venir meno l'esigenza di alimentare il Casellario.
- La funzione del Casellario informatico è principalmente quella di banca dati e di pubblicità notiziale a supporto della verifica dei requisiti degli operatori economici; tale funzione è incompatibile con la perdita automatica dell'informazione per la sola tardività della segnalazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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