Cassazione Penale, Ordinanza n. 16406/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La condannata ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili del Tribunale di Palermo del 27 novembre 2017 e del Tribunale di Reggio Calabria del 24 gennaio 2011. La richiesta era fondata sugli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. Il ricorso è stato esaminato e la Corte ha ritenuto che le condotte non fossero riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa unitaria, perché commesse a distanza di circa otto mesi, con compartecipazione di soggetti diversi e in regioni diverse. Si è quindi esclusa l'unicità del disegno criminoso e si è osservato che la mera reiterazione di condotte illecite non coincide con il programma criminoso richiesto per la continuazione, ma rimanda semmai a categorie diverse come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso, non ravvisata nel caso concreto.
art. 671 c.p.p.
Richiamato per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma il rigetto dell'istanza quando manca la preordinazione criminosa unitaria.
art. 616 c.p.p.
Applicato in via conseguenziale per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede l'emersione, almeno astratta, di una preordinazione criminosa unitaria tra i reati, non essendo sufficiente la sola reiterazione di condotte illecite.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, la diversa localizzazione geografica delle condotte e la partecipazione di soggetti differenti sono elementi che possono escludere l'unicità del disegno criminoso.
- La continuazione è istituto di favore e non può essere confusa con fenomeni di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che rispondono a una logica distinta e non giustificano il cumulo favorevole ex art. 81 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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