Ordinanza n. 72/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del silenzio – inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di locazione presentata dal sig. Prisinzano; nonché per l’annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza dirigenziale n. 55 del 23 maggio 2018, notificata il 25 maggio 2018, con la quale il Comune di -OMISSIS- ordina al ricorrente la demolizione di opere abusive, nonché lo sgombero dell’area, insistenti sulle p.lle nn. 939, 943, 946, 952 del foglio di mappa n. 22, di proprietà del Comune; - dell’ordinanza dirigenziale n. 56 del 23 maggio 2018, notificata il 25 maggio 2018, con la quale il Comune di -OMISSIS- ordina la demolizione di opere abusive, nonché lo sgombero dell’area, insistenti sulla p.lla n. 945 del foglio di mappa n. 22, di proprietà della sig.ra -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di locazione e ordinanze dirigenziali di demolizione di opere abusive e sgombero di aree
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di locazione presentata da un soggetto indicato negli atti, nonché due ordinanze dirigenziali comunali del 23 maggio 2018, con cui è stata disposta la demolizione di opere abusive e lo sgombero delle aree interessate, in parte di proprietà comunale e in parte appartenente a una privata. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità dedotti contro il silenzio o contro le ordinanze di demolizione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 c.p.a. Ha ordinato alla parte ricorrente di precisare e documentare se permanga l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione della vicenda e comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti. Ha inoltre ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha precisato che la mancata indicazione degli elementi richiesti può costituire prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Sono richiamate anche precedenti ordinanze cautelari e una declaratoria di inammissibilità di un incidente di esecuzione, senza che il provvedimento definisca la controversia.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori e acquisizioni necessari per assumere una decisione congruente sulla controversia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata indicazione, da parte della parte onerata, degli elementi richiesti dal giudice può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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