Cassazione Penale, Sentenza n. 31788/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 05/12/2022 che aveva respinto il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (attrezzi da lavoro) disposto dal PM di Patti per il reato di cui all'art. 648 c.p.. Il difensore ha dedotto: (i) violazione di legge e motivazione "metafisica" rispetto a parte dell'attrezzatura per avere ritenuto incapace l'indagato di giustificarne la provenienza; (ii) carente giustificazione del fumus commissi delicti; (iii) violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 354 c.p.p. e 648 c.p. per carenza del requisito di pertinenzialità tra res e reato e illogicità manifesta della motivazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammissibile soltanto per violazione di legge; non è consentito il censimento dell'illogicità manifesta tramite i motivi per violazione di legge. Il Tribunale di Messina aveva fornito motivazione sufficiente e non meramente apparente, avendo risposto puntualmente alle osservazioni difensive: ha evidenziato contraddizioni nella versione dell'indagato (date di acquisto discordanti), mancanza di documentazione di acquisto nonostante attività regolare di ambulante, il riconoscimento da parte della persona offesa di parte della refurtiva e la pretestuosità della distinzione dei beni. Conseguenze: oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000 per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato (ricettazione) a cui si riferisce il sequestro degli attrezzi; la Corte valuta la pertinenzialità e il fumus commissi delicti alla luce del fatto concreto
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regole sul riesame e le ordinanze impugnabili: le ordinanze emesse in tale contesto possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge
art. 324 cod. proc. pen.
Disciplina delle ordinanze di riesame; la Corte richiama il limite del rimedio in Cassazione (solo per violazione di norme di legge)
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare l'ambito del ricorso per cassazione nel procedimento di riesame delle misure reali
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Stabilisce il motivo autonomo di ricorso per 'illogicità manifesta' della motivazione, distinto dal rimedio per 'violazione di legge' cui è limitato il ricorso contro le ordinanze ex artt. 322-bis/324
art. 354 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure proceduralmente connesse alla qualificazione degli atti e alla loro rilevanza ai fini del sequestro
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui richiamata per la modalità di trattazione adottata
Massime di principio
- Avverso ordinanze emesse nell'ambito del riesame delle misure reali (artt. 322-bis, 324 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le doglianze riguardanti mera illogicità o contraddittorietà della motivazione vanno prospettate secondo l'art. 606 lett. e) c.p.p. e, se non formulabili, non sono ammissibili in questo tipo di ricorso
- La 'motivazione assente' o 'meramente apparente' configura una violazione di legge solo se manca fisicamente, è indecifrabile o non soddisfa i requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità; la semplice discrepanza o la motivazione contestabile non basta a rendere il ricorso per cassazione ammissibile
- Per censurare il fumus commissi delicti e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati occorre mostrare che le argomentazioni del giudice non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto; argomentazioni concrete (riconoscimento della refurtiva, mancanza di documenti di acquisto, versioni contraddittorie) legittimano il sequestro
- In assenza di documentazione probante circa la provenienza lecita dei beni, spiegazioni contraddittorie fornite dall'indagato indeboliscono la tesi difensiva e rafforzano il convincimento del giudice sulla sussistenza del fumus
- Proporre ricorso infondato o procedere in modo da determinare l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e importi a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione l'ammissibilità e le ragioni di diritto prima di impugnare
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