Cassazione Penale, Ordinanza n. 28704/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per più delitti, indicati nel provvedimento come ricompresi negli artt. 337 e 385 c.p. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: mancato riconoscimento del vizio parziale di mente; erroneità del giudizio di პასუხისმგabilità; insussistenza dello stato di necessità; insussistenza del dolo; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; erronea applicazione della recidiva; eccessività della pena. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei delitti oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di individuare nel dettaglio la specifica fattispecie applicata.
art. 385 c.p.
Richiamato come uno dei delitti oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di individuare nel dettaglio la specifica fattispecie applicata.
art. 599 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non ricavabile con certezza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito, quando l'effettiva finalità è ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative a vizio di mente, dolo, stato di necessità, recidiva, tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio devono essere dedotte in modo specifico e argomentato; altrimenti non superano il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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