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Sentenza

Sentenza n. 1240/2026 - Catania, Sezione 3

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202500380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei carabinieri, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, avendo presentato domanda di collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 42 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 6-bis anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, nonché l'assenza di efficacia decadenziale del termine del 30 giugno previsto dalla disposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale competente, quindi l'INPS. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che il termine decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità risultante dal prospetto di liquidazione e che grava sull'INPS, quale parte debitrice, indicare e provare la data di decorrenza della prescrizione; in ogni caso, il ricorrente era stato collocato in congedo soltanto il 31 dicembre 2022. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'abrogazione, da parte del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non comporti la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione, ma determini l'abrogazione anche della disciplina limitativa che escludeva la cessazione a domanda. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mantenuto in vigore dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, si applica alle forze di polizia anche a ordinamento militare e consente l'attribuzione dei sei scatti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita anche al personale collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale: serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e non impedisce il collocamento a riposo in anni successivi né l'attribuzione del beneficio. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. L'INPS è stato quindi condannato a corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfacimento, nonché alle spese di lite liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio è esteso al personale che chieda il collocamento in quiescenza, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la domanda non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare il regime dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, dell'indennità di buonuscita.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disciplina limitativa che riconduceva il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso è ritenuta non più vigente, in quanto abrogata insieme alla disposizione sostitutiva dell'art. 11 della l. n. 231/1990.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione da parte del Codice dell'ordinamento militare non determina la reviviscenza della formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare aventi qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione, senza distinzione rispetto al personale a ordinamento civile.
  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta anche al personale che cessa dal servizio a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, non operando più la disciplina limitativa riferita alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
  • L'abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria; nel caso esaminato, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 ha comportato anche il venir meno della disciplina limitativa da esso introdotta.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: è un onere collegato alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell'anno successivo e non impedisce la presentazione della domanda in annualità successive né l'accesso al beneficio.
  • Nelle controversie sulla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, l'ente previdenziale competente è legittimato passivamente in quanto unico soggetto obbligato alla relativa corresponsione; inoltre, l'eccezione di prescrizione richiede che l'ente indichi e provi la data di decorrenza del termine, normalmente collegata alla conoscenza dell'importo liquidato tramite il prospetto di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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