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Direttiva 2008/22

Direttiva 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/22/CE modifica la direttiva 2004/109/CE, sulla trasparenza degli emittenti quotati, per allinearne le disposizioni alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Le modifiche riguardano esclusivamente le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione e la revisione periodica di tali competenze. La direttiva precisa inoltre che, trattandosi di adeguamenti tecnici concernenti soltanto la procedura di comitato, non sono richieste ulteriori misure di recepimento dagli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Direttiva di adeguamento tecnico della direttiva 2004/109/CE per introdurre la procedura di regolamentazione con controllo nelle misure di esecuzione conferite alla Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di adeguare il quadro normativo nazionale alla direttiva 2004/109/CE, limitatamente alle modifiche procedurali relative alle competenze di esecuzione della Commissione. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per emittenti, investitori o operatori di mercato, ma incide sul modo in cui verranno adottate alcune misure tecniche di attuazione della direttiva trasparenza.

Direttiva 2008/22/CE: adeguamento della direttiva trasparenza alle competenze di esecuzione della Commissione

La direttiva 2008/22/CE interviene sulla direttiva 2004/109/CE, relativa agli obblighi di trasparenza degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con una finalità esclusivamente procedurale. L’obiettivo è adeguare il sistema delle misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE, mantenendo coerente l’impianto della direttiva con il quadro generale delle competenze di esecuzione della Commissione.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel contesto della revisione della decisione 1999/468/CE e della successiva introduzione della procedura di regolamentazione con controllo per gli atti adottati secondo la procedura di codecisione. I considerando precisano che molte disposizioni della direttiva 2004/109/CE attribuivano alla Commissione poteri di esecuzione da esercitare secondo la precedente procedura di comitato; la nuova direttiva sostituisce tali rinvii per permettere il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure che incidono su elementi non essenziali dell’atto di base.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche non riguardano il contenuto sostanziale degli obblighi di trasparenza degli emittenti, ma il meccanismo di adozione delle misure tecniche di attuazione. In particolare, la Commissione riceve o conferma poteri per intervenire su:

  • definizioni tecniche della direttiva 2004/109/CE;
  • criteri relativi alla scelta dello Stato membro d’origine;
  • nozioni connesse ai mezzi elettronici di comunicazione;
  • durata massima del ciclo di regolamento a breve e controlli delle autorità competenti;
  • eventi rilevanti ai fini degli obblighi informativi;
  • revisione limitata e contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche;
  • notifica, pubblicazione e deposito delle partecipazioni rilevanti;
  • principi contabili ed equivalenza per emittenti di più paesi;
  • norme minime di diffusione e meccanismi di stoccaggio delle informazioni.

Modifiche agli articoli della direttiva 2004/109/CE

L’articolo 1 della direttiva 2008/22/CE interviene puntualmente su più disposizioni della direttiva trasparenza.

  • Articolo 2, paragrafo 3: la Commissione adotta misure di esecuzione per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme delle definizioni. In particolare:

    • stabilisce la procedura con cui l’emittente può scegliere lo Stato membro d’origine;
    • può adeguare il periodo triennale dei dati dell’emittente alla luce di nuovi obblighi del diritto comunitario sull’ammissione alla negoziazione;
    • stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell’allegato V della direttiva 98/34/CE. Le misure di cui alle lettere a) e b) sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo.
  • Articolo 5, paragrafo 6: viene eliminato il richiamo alla procedura precedente e si stabilisce che le misure relative alla revisione limitata e al contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche seguono la procedura di regolamentazione con controllo. È inoltre previsto che la Commissione possa adattare, se necessario, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, sempre con tale procedura.

  • Articolo 9, paragrafo 7: la Commissione deve adottare misure di esecuzione per l’applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4 e 5. In particolare definisce:

    • la durata massima del "ciclo di regolamento a breve";
    • idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Può inoltre stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2.
  • Articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 21: per varie disposizioni in materia di notifiche, pubblicazione e diffusione delle informazioni, i rinvii alla vecchia procedura sono soppressi e sostituiti dalla procedura di regolamentazione con controllo quando le misure di esecuzione completano la direttiva modificandone elementi non essenziali.

  • Articolo 23, paragrafo 4 e paragrafo 7: la Commissione adotta misure di esecuzione sulla valutazione dei principi contabili per emittenti di più di un paese e può stabilire criteri generali di equivalenza. Anche qui si applica la procedura di regolamentazione con controllo.

Procedura di regolamentazione con controllo

L’articolo 1, punto 10, inserisce nell’articolo 27 della direttiva 2004/109/CE il nuovo paragrafo 2 bis. Quando si fa riferimento a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. La direttiva chiarisce quindi che le misure di esecuzione che modificano o completano elementi non essenziali dell’atto di base sono sottoposte al controllo politico previsto dalla procedura speciale.

Revisione periodica delle competenze della Commissione

Il nuovo articolo 27, paragrafo 3, impone alla Commissione una revisione periodica delle disposizioni relative alle sue competenze di esecuzione:

  • entro il 31 dicembre 2010;
  • e successivamente almeno ogni tre anni.

La relazione al Parlamento europeo e al Consiglio deve valutare il funzionamento di tali competenze e, in particolare, la necessità di modifiche alla direttiva per garantire un’adeguata estensione dei poteri di esecuzione. Se la Commissione conclude che non occorre modificare la direttiva, deve motivare dettagliatamente tale conclusione; se necessario, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Entrata in vigore e recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa espressamente che le modifiche hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; per questo motivo non è richiesto un recepimento sostanziale da parte degli Stati membri. Per i professionisti, ciò significa che l’impatto operativo è principalmente indiretto, tramite le future misure di esecuzione adottate dalla Commissione sotto controllo rafforzato.

Rilievi pratici per operatori e consulenti

Per avvocati e commercialisti il profilo rilevante non è l’introduzione di nuovi obblighi immediati, bensì la disciplina del futuro esercizio dei poteri della Commissione su aspetti tecnici della trasparenza societaria. Le imprese quotate e gli intermediari devono quindi monitorare le successive misure di esecuzione che potranno incidere su definizioni, comunicazioni al pubblico, pubblicazione delle informazioni e criteri contabili di equivalenza, pur restando invariata la struttura fondamentale degli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva 2004/109/CE.

Disposizioni principali

Adeguamento della direttiva 2004/109/CE alla procedura di regolamentazione con controllo

L’articolo 1 sostituisce e modifica numerose disposizioni della direttiva 2004/109/CE per prevedere che varie misure di esecuzione della Commissione siano adottate, quando incidono su elementi non essenziali della direttiva, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Definizioni e aspetti tecnici dei mercati finanziari

All’articolo 2, paragrafo 3, la Commissione è incaricata di adottare misure di esecuzione per chiarire le definizioni della direttiva, tenere conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme delle definizioni. Sono previste misure sulla scelta dello Stato membro d’origine, sull’adeguamento del periodo triennale dei dati dell’emittente e sull’elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici.

Misure su obblighi informativi e partecipazioni rilevanti

Sono modificate le disposizioni degli articoli 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 21 della direttiva 2004/109/CE per sopprimere i richiami alla procedura precedente e sostituirli con la procedura di regolamentazione con controllo, quando le misure di esecuzione modificano elementi non essenziali della direttiva e la completano.

Ciclo di regolamento a breve e controlli delle autorità competenti

All’articolo 9, paragrafo 7, la Commissione deve adottare misure di esecuzione per definire la durata massima del ciclo di regolamento a breve e gli idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Può inoltre stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di regolamentazione ordinaria richiamata dalla direttiva.

Principi contabili ed equivalenza per emittenti di più paesi

All’articolo 23, paragrafo 4 e paragrafo 7, la Commissione è abilitata ad adottare misure di esecuzione sulla valutazione dei principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese e a stabilire criteri di equivalenza generali. Anche tali misure, se completano la direttiva modificando elementi non essenziali, sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

L’articolo 27, paragrafo 3, prevede che entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni la Commissione riveda le disposizioni sulle sue competenze di esecuzione e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve esaminare la necessità di eventuali modifiche della direttiva e, se necessario, essere accompagnata da una proposta legislativa.

Entrata in vigore e assenza di un nuovo recepimento sostanziale

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario adottare disposizioni di recepimento da parte degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza societariadiritto societarioprocedura di comitatogovernance normativa

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