Sentenza n. 7310/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n. 151392 del 4.9.2025 (doc. 1), con cui il Ministero ha escluso dalla graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento a valere sui fondi del POC - Programma operativo complementare al Programma Operativo Nazionale - PON "Per la Scuola" 2014-2020, il progetto di riqualificazione della palestra scolastica denominato "Palazzetto dello sport Garlasco"; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi inclusi: - il Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 47 del 27 maggio 2025 (doc. 2), avente ad oggetto l'autorizzazione al finanziamento degli interventi individuati negli allegati 2 e 3 al decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito del 14 novembre 2024, n. 228 (doc. 3), a valere sul POC - Programma operativo complementare al PON "Per la scuola" 2014-2020, nella parte in cui iscrive il progetto del Comune di Garlasco con lo stato di "riserva"; - la nota interlocutoria del Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n. 88930 del 3.6.2025 (doc. 4) con cui si afferma che il progetto di riqualificazione presentato dal Comune di Garlasco è stato iscritto con "riserva" per criticità legate al rispetto del costo parametrico; − la graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 al citato Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 47 del 27 maggio 2025 (doc. 2); − la graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 (doc. 5) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, degli interventi ammessi/non ammessi a finanziamento a valere sul PNRR, ai sensi dell'Avviso Pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021 (doc. 6), nella parte in cui non ammette il progetto presentato dal Comune di Garlasco in data 28 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal finanziamento POC/PON del progetto di riqualificazione della palestra scolastica denominata Palazzetto dello sport Garlasco, per mancata iscrizione dell'edificio oggetto dell'intervento nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la comunicazione ministeriale di esclusione e gli atti presupposti, deducendo: violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990, dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio, della leale collaborazione, del buon andamento e dell'art. 97 Cost., nonché carenza istruttoria, sviamento, illogicità e contraddittorietà, per l'omesso preavviso di rigetto prima dell'esclusione; violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. 241/1990 e degli artt. 3, 4 e 5 dell'Avviso pubblico n. 48040/2021, nonché lesione del legittimo affidamento, poiché il progetto era stato precedentemente considerato nell'ambito della ricognizione regionale e inserito con riserva nella graduatoria ministeriale; infine, erroneità dell'esclusione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, poiché il palazzetto, pur non autonomamente censito nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, sarebbe stato utilizzato stabilmente come palestra al servizio della scuola secondaria vicina e censita, costituendo una sua articolazione funzionale. L'Amministrazione ha sostenuto che il censimento dell'edificio oggetto dell'intervento costituiva requisito espresso di ammissibilità, previsto a pena di esclusione dall'Avviso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo che l'amministrazione centrale titolare della misura fosse esclusivamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel merito ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, categoria nella quale rientrano anche le procedure selettive per l'ammissione a finanziamenti disciplinate da un previo avviso, con regole uniformi e selezione delle domande; il contraddittorio individuale sarebbe incompatibile con le esigenze di celerità della procedura. Il secondo motivo è stato respinto perché non ricorrevano i presupposti del legittimo affidamento: nessun atto ministeriale aveva attribuito in modo certo e univoco un vantaggio stabile al Comune. La ricognizione regionale dei fabbisogni non equivaleva all'ammissione al finanziamento, mentre l'inserimento con riserva in graduatoria non costituiva titolo di ammissione, essendo subordinato alle verifiche ministeriali; inoltre, la comunicazione del 31 marzo 2025 subordinava espressamente il finanziamento alla valutazione positiva della candidatura originaria. Il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 4 dell'Avviso e l'art. 5, comma 2, lett. b), imponevano che l'edificio oggetto dell'intervento fosse censito nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della candidatura, requisito distinto dall'uso scolastico dell'immobile. Il palazzetto non risultava censito autonomamente e l'utilizzo anche didattico non poteva sostituire il requisito formale previsto dalla lex specialis; il regolamento d'uso, inoltre, evidenziava che la struttura era un impianto sportivo comunale utilizzabile anche da associazioni private a fini lucrativi. L'esclusione è stata quindi ritenuta coerente con l'Avviso e immune da difetto di istruttoria o illogicità. Ricorso rigettato e spese compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è applicabile alle procedure concorsuali, comprese le procedure selettive per l'ammissione a finanziamenti, caratterizzate da un avviso preventivo, regole uniformi e selezione delle domande.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e buona fede dell'amministrazione; il giudice ha escluso che, nel caso concreto, tali doveri imponessero il riconoscimento di un affidamento qualificato.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alle censure di difetto di istruttoria; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla mancata iscrizione dell'edificio nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
art. 4, comma 1, Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021
sono finanziabili proposte progettuali relative a ... edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ... censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ...
Prevede, quale requisito di ammissibilità, che l'intervento riguardi edifici pubblici adibiti a uso scolastico e censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della candidatura o entro la scadenza dell'Avviso.
art. 5, comma 2, lett. b), Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021
non sono ammesse a finanziamento: ... richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) ...
Stabilisce espressamente l'esclusione delle richieste relative a edifici non censiti nell'Anagrafe, salvo l'eccezione non pertinente degli enti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
art. 10, comma 2, Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento, dovendo il Ministero procedere a tutte le verifiche necessarie rispetto alle dichiarazioni rese in sede di candidatura.
Esclude che l'inserimento in graduatoria, anche con riserva, attribuisca un titolo definitivo al finanziamento e legittima lo svolgimento delle verifiche successive.
art. 4, comma 1, d.m. 2 dicembre 2021, n. 343
Richiede, ai fini del finanziamento, che gli interventi riguardino edifici pubblici adibiti a uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha ravvisato violazioni in concreto.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l'ammissione a finanziamenti, disciplinate da un previo avviso pubblico con regole uniformi e selezione delle domande, non trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990, sicché l'amministrazione non è tenuta a comunicare individualmente i motivi ostativi prima dell'esclusione.
- Quando la lex specialis richiede che l'edificio oggetto dell'intervento sia censito nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, tale censimento costituisce un requisito autonomo e cumulativo rispetto alla destinazione dell'edificio a uso scolastico; l'effettivo o prevalente utilizzo didattico non può sostituire il requisito formale espressamente previsto.
- L'inserimento di una candidatura in graduatoria con riserva non costituisce titolo di ammissione al finanziamento quando l'avviso subordina espressamente il beneficio alle successive verifiche dell'amministrazione sulle dichiarazioni rese e sui requisiti di ammissibilità.
- Il legittimo affidamento richiede un vantaggio creato da un comportamento positivo dell'amministrazione, la buona fede del beneficiario e il consolidamento nel tempo di una situazione stabile; non sussiste quando gli atti precedenti sono meramente ricognitivi o prevedono espressamente ulteriori verifiche e non attribuiscono un'ammissione definitiva al beneficio.
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