Sentenza n. 6263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Comando interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza di perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva impugnato la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione, adottata a seguito di un'inchiesta formale relativa a condotte tenute fuori dal servizio durante una rissa in un locale pubblico. Gli erano stati contestati, tra l'altro, l'uso improprio della qualifica di pubblico ufficiale e del tesserino, minacce e aggressioni fisiche nei confronti di più persone, la partecipazione a una violenta aggressione di gruppo e la successiva rappresentazione non veritiera dei fatti in un'annotazione di servizio e in una querela. In primo grado erano stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865, 867, comma 6, e 1393 del codice dell'ordinamento militare, eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento e carenza dei presupposti, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto e insufficienza di motivazione, violazione del principio di buon andamento e sproporzione della sanzione. In appello sono stati riproposti i profili relativi all'error in procedendo e in iudicando, alla proporzionalità e ragionevolezza della sanzione e alla violazione degli artt. 861, 865, 867 e 1393 del codice dell'ordinamento militare; è stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 7 l. 300/1970, sostenendo che non potessero essere valorizzati precedenti disciplinari risalenti a oltre due anni prima. L'appellante ha anche chiesto la sospensione o il rinvio del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, richiamando una deposizione testimoniale sopravvenuta e prospettando una possibile diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione e quella di rinvio. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo tramite l'art. 79 c.p.a., perché il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi e il provvedimento deve essere valutato sulla base dell'istruttoria concretamente svolta dall'amministrazione, senza attendere i futuri esiti del processo penale. L'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare consente infatti la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale, prevedendo soltanto la riapertura del procedimento disciplinare, su istanza dell'interessato e nel termine di sei mesi, in caso di successiva sentenza penale irrevocabile di assoluzione con determinati contenuti. Il rinvio è stato escluso anche perché ammesso solo in casi eccezionali e non giustificato dai tempi imprevedibili del processo penale. Nel merito, i primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti: le violazioni degli artt. 861, 865, 867 e 1393 del codice dell'ordinamento militare erano state dedotte genericamente e senza specifiche censure; non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, manifesta illogicità o sproporzione. La sanzione era fondata su un'istruttoria completa, comprendente le videoregistrazioni del locale, e su una motivazione ampia e coerente, che descriveva la pluralità e la gravità delle condotte e il loro contrasto con i doveri, il grado e il giuramento del militare, nonché il pregiudizio arrecato al prestigio e al buon andamento della Guardia di Finanza. Il Collegio ha ribadito che la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili solo per vizi sintomatici dell'eccesso di potere, non riscontrati nel caso concreto. Anche una diversa qualificazione di singoli episodi o l'eventuale provocazione iniziale non avrebbe eliminato il disvalore complessivo della condotta, protrattasi in più momenti e luoghi e con l'intervento di altri soggetti. I precedenti di carriera favorevoli non erano decisivi; inoltre, risultava un precedente disciplinare grave e della stessa indole, valorizzabile dall'amministrazione. Il quinto motivo è stato respinto perché l'art. 7 l. 300/1970 non si applica al personale militare: l'ordinamento militare costituisce un sistema speciale, autosufficiente e tendenzialmente impermeabile alla disciplina del personale civile, salvo espresso richiamo o deroga legislativa. La sentenza del TAR è stata quindi confermata e l'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale
Il procedimento disciplinare militare può essere avviato, proseguito e concluso autonomamente rispetto al procedimento penale; l'eventuale assoluzione irrevocabile nei casi previsti consente successivamente la riapertura del procedimento disciplinare, ma non impone la sospensione o il rinvio del giudizio amministrativo.
artt. 861, comma 1, lett. d), 865 e 867, comma 6, d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante in relazione alla sanzione di perdita del grado, ma il Consiglio di Stato ha rilevato che le relative violazioni erano state dedotte genericamente e senza specifiche censure.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento sanzionatorio è adeguatamente motivato quando ricostruisce in modo ampio e coerente i fatti, indica gli elementi istruttori e collega logicamente le condotte alla valutazione di incompatibilità con lo status militare e alla sanzione irrogata.
art. 295 c.p.c.
in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La sospensione necessaria non opera tra procedimento disciplinare militare e procedimento penale quando il primo può legittimamente concludersi autonomamente e la decisione disciplinare non dipende giuridicamente dalla definizione del processo penale.
art. 79 c.p.a.
Il rinvio all'art. 295 c.p.c. consente l'applicazione della sospensione necessaria nel processo amministrativo, ma non conduce alla sospensione in assenza di un rapporto di dipendenza necessaria tra la causa amministrativa e quella penale.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
La pendenza di un procedimento penale e l'eventuale acquisizione di future prove non costituiscono, di per sé, un caso eccezionale che giustifichi il rinvio della trattazione.
art. 7, ultimo comma, l. 300/1970
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione
La disposizione, invocata dall'appellante per escludere la rilevanza di un precedente disciplinare risalente, non si applica ai militari, il cui status è disciplinato autonomamente dal codice dell'ordinamento militare.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare, il procedimento disciplinare può essere avviato, proseguito e concluso mentre è pendente il procedimento penale relativo ai medesimi fatti; l'amministrazione e il giudice amministrativo devono valutare la legittimità della sanzione sulla base dell'istruttoria concretamente svolta, senza attendere gli esiti futuri del processo penale, ferma la possibilità di riapertura del procedimento disciplinare nei casi e nei termini previsti dalla legge in caso di successiva assoluzione irrevocabile.
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. non ricorre per la sola contemporanea pendenza di un procedimento penale, quando l'ordinamento esclude la pregiudizialità tra procedimento penale e disciplinare e la causa amministrativa può essere decisa autonomamente.
- La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, abnormità o travisamento dei fatti.
- La motivazione di una sanzione disciplinare è adeguata quando ricostruisce specificamente la condotta, indica gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione e rende comprensibile il collegamento logico tra la gravità dei fatti, la compromissione dei doveri e dell'affidamento connessi allo status e la sanzione espulsiva; l'amministrazione può discostarsi dalla relazione dell'ufficiale inquirente se il provvedimento finale motiva congruamente la diversa valutazione.
- Il principio di autosufficienza e specialità dell'ordinamento militare impedisce, salvo espresso richiamo o deroga legislativa, l'applicazione al personale militare delle disposizioni dettate per il personale civile; pertanto, l'art. 7 della legge n. 300/1970, compreso il limite biennale di rilevanza delle sanzioni disciplinari pregresse, non si applica ai militari.
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