Sentenza del 12/02/2016 n. 2799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato, per quanto rilevante, alcune riprese IVA relative al 1997: la deduzione di costi per ricambi auto ritenuti non inerenti, ricavi asseritamente non documentati derivanti dalla differenza tra prezzi fatturati e importi risultanti dai finanziamenti, e ricavi derivanti dalla vendita di autoveicoli affidati alla contribuente mediante procure a vendere senza emissione di fattura. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contestando, tra l'altro, la delega alla sottoscrizione dell'avviso, la motivazione dell'accertamento e la regolarità della consegna del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo deducibili i costi per ricambi in quanto collegati all'attività d'impresa e ritenendo non sufficientemente provata la sottofatturazione desunta dalle pratiche di finanziamento, che potevano includere interessi e altri oneri. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: i corrispettivi delle vendite di autoveicoli ricevuti in mandato o procura a vendere, concessi anche come corrispettivo di sconti su altri acquisti, potevano costituire ricavi d'impresa soggetti a imposizione; inoltre, le quotazioni di riviste specializzate potevano fungere da presunzioni semplici del valore dei veicoli, salvo prova contraria. Il ricorso incidentale della contribuente è stato integralmente rigettato, poiché la delega alla firma risultava anteriore all'avviso, alcuni motivi erano inammissibili per quesiti di diritto generici e la consegna del verbale al coniuge delegato era idonea a dimostrarne la conoscenza. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 3 (TUIR)
L'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati ... implica un accostamento concettuale fra la spesa e l'impresa.
Un costo è inerente e deducibile quando presenta una relazione con l'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili; non è indispensabile dimostrare un collegamento diretto con uno specifico ricavo. Nel caso concreto, le fatture per ricambi erano coerenti con l'attività di commercio e intermediazione di autoveicoli usati.
Art. 2697 cod. civ.
La ripartizione dell'onere della prova richiede che l'Amministrazione dimostri adeguatamente i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria quando l'accertamento sia fondato su elementi presuntivi sufficientemente concreti.
Art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando valuta criticamente gli elementi posti a fondamento della pretesa fiscale, purché rimanga nell'ambito dei fatti e delle questioni devoluti al giudizio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2
Le cessioni di beni realizzate nell'ambito dell'attività economica possono costituire operazioni rilevanti ai fini IVA. I corrispettivi delle vendite di veicoli affidati all'impresa, se economicamente riferibili alla gestione sociale, possono quindi concorrere alla base imponibile IVA.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6
I proventi derivanti dall'attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile. Anche il ricavato di vendite eseguite nell'ambito di un mandato non oneroso può essere considerato componente positivo del reddito quando inerisce alla gestione dell'impresa.
Artt. 2727 e seguenti cod. civ.
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Le quotazioni di riviste specializzate possono costituire una base presuntiva per stimare il valore di autoveicoli venduti senza documentazione, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare caratteristiche concrete del bene tali da giustificare un valore diverso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato, purché la delega sia esistente e anteriore all'atto. Nel caso concreto, la delega risultava da una nota del 6 giugno 2002, precedente all'avviso del dicembre 2002.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
L'atto impositivo deve essere motivato, ma la censura sulla motivazione deve essere formulata in modo specifico; un quesito di diritto generico non consente l'esame del motivo in cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Le contestazioni fondate su un processo verbale di constatazione devono essere valutate criticamente dall'Amministrazione; il giudice può verificare l'effettiva consistenza degli elementi utilizzati senza essere vincolato automaticamente alle conclusioni dei verificatori.
Art. 366-bis cod. proc. civ.
Quando applicabile ratione temporis, imponeva quesiti di diritto specifici e pertinenti. Quesiti formulati come generiche richieste di accertare la violazione di una norma determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- L'Amministrazione deve provare in modo concreto i maggiori ricavi: il semplice confronto tra prezzo fatturato e importo di un finanziamento non basta se l'importo finanziato può comprendere interessi, costi accessori o altre componenti diverse dal prezzo effettivo.
- Le spese aziendali sono deducibili quando risultano funzionalmente collegate all'attività d'impresa; l'assenza di dettagli ulteriori, come la targa del veicolo, non esclude automaticamente l'inerenza se la natura del bene acquistato è coerente con l'attività esercitata.
- Le vendite di beni effettuate tramite mandato o procura a vendere possono generare ricavi imponibili per l'impresa quando, in concreto, l'operazione rientra nella sua gestione economica o costituisce il corrispettivo di uno sconto, anche se formalmente il bene appartiene a un terzo.
- Quotazioni di mercato provenienti da pubblicazioni specializzate possono costituire presunzioni semplici del valore di beni usati; il contribuente deve eventualmente dimostrare condizioni specifiche del bene che giustifichino un prezzo inferiore.
- Un processo verbale di constatazione non ha valore incontestabile per tutte le valutazioni contenute: le sue conclusioni possono essere sottoposte a verifica critica dal giudice, mentre fanno fede privilegiata solo i fatti direttamente attestati come avvenuti alla presenza dei verbalizzanti.
- La delega alla firma di un avviso di accertamento è valida se risulta da un atto precedente all'avviso e proveniente dal dirigente competente; l'assenza di limiti dettagliati non determina necessariamente l'illegittimità.
- La consegna del verbale di constatazione a un soggetto delegato dal contribuente può dimostrare la piena conoscenza dell'atto anche senza una nuova notificazione formale.
- In cassazione, i motivi e i quesiti di diritto devono essere specifici: contestazioni generiche sulla violazione di una norma o sulla motivazione dell'atto possono essere dichiarate inammissibili.
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