Provvedimento AGCM I805N n. 31079 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI DEL SAVIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione irrogata a Ondulati del Savio S.r.l. per la partecipazione a un’unica e complessa intesa orizzontale nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, già accertata dall’AGCM nel 2019 come violazione dell’art. 101 TFUE. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 461/2023, che ha annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione per la Società, l’Autorità rivaluta il trattamento sanzionatorio in chiave maggiormente personalizzata, distinguendo il coinvolgimento lieve/medio/pieno e applicando un’ulteriore riduzione. La sanzione finale viene fissata in 1.399.554 euro, con conferma dell’impianto accertativo sull’infrazione e rigetto delle difese volte a contestare responsabilità, durata e criteri di calcolo.
Ondulati del Savio S.r.l. – intesa restrittiva nel mercato dei fogli in cartone ondulato – rideterminazione della sanzione in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato
Ondulati del Savio S.r.l. – rideterminazione della sanzione per l’intesa sui fogli in cartone ondulato
Il provvedimento del 20 febbraio 2024 ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 461/2023, la sanzione già irrogata a Ondulati del Savio S.r.l. per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. L’Autorità conferma integralmente l’accertamento dell’infrazione e interviene solo sul trattamento sanzionatorio, ritenuto dal giudice non sufficientemente personalizzato.
Parti e contesto del procedimento
Ondulati del Savio S.r.l. opera nella produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. Al tempo dei fatti il capitale era detenuto in parti uguali da Scatolificio Giovannini Giustino S.r.l. e Mega Immobiliare S.r.l.; il fatturato 2018 era di circa 31 milioni di euro.
L’originario provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 aveva accertato una unica e complessa intesa continuata nel tempo, posta in essere da numerose imprese del settore e dall’associazione di categoria GIFCO, in violazione dell’art. 101 TFUE, con effetti distorsivi sul mercato dei fogli in cartone ondulato. A Ondulati del Savio era stata applicata una sanzione di 1.866.071 euro.
Effetti della sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AGCM solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione per Ondulati del Savio. Il giudice ha osservato che l’assetto del criterio utilizzato portava a un appiattimento delle sanzioni sul limite del 10% del fatturato, frustrando l’esigenza di differenziazione in funzione delle specificità della condotta e del ruolo di ciascun operatore. Ha quindi chiesto all’Autorità di eliminare tale discrasia in sede di ridefinizione dell’importo, valorizzando il principio di proporzionalità.
Attività istruttoria nel procedimento I/805N
Dopo la sentenza, l’AGCM ha avviato il procedimento I/805N con decisione del 4 aprile 2023. La Società è stata sentita in audizione e ha presentato memorie difensive; successivamente la Direzione competente ha trasmesso una comunicazione di chiusura della fase istruttoria, illustrando le modalità di rideterminazione della sanzione e prospettando una ulteriore riduzione. La Parte ha nuovamente interloquito con gli Uffici in audizione e con memoria finale.
Difese della Parte
Ondulati del Savio ha sostenuto che la sanzione dovesse essere meramente simbolica, ritenendo che il giudicato avesse accolto tutte le censure proposte in sede di ricorso. Ha inoltre invocato una maggiore considerazione delle attenuanti e la riduzione al minimo del coefficiente di gravità, osservando che:
- non sarebbe iscritta al GIFCO e non avrebbe quindi partecipato allo scambio informativo associativo;
- la prova della partecipazione a talune riunioni del cartello sarebbe carente;
- la sua quota di mercato sarebbe esigua e il ruolo nell’intesa meramente passivo;
- la durata della partecipazione sarebbe inferiore a dodici mesi;
- il limite del 10% dovrebbe essere calcolato sul fatturato 2015 e non su quello 2018;
- i danni subiti per l’alluvione in Romagna giustificherebbero una sanzione simbolica.
L’Autorità respinge tutte tali deduzioni nella misura in cui mirano a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione o a introdurre fattori estranei alla rideterminazione, come le azioni di private enforcement o i danni da eventi meteorologici sopravvenuti.
Conferma dell’accertamento e limiti del giudicato
L’AGCM precisa che il giudice di appello ha confermato nel merito l’accertamento dell’intesa e della responsabilità della Società, censurando soltanto la proporzionalità della sanzione. Non è quindi possibile riaprire il vaglio sulla prova della partecipazione, né sulla qualificazione materiale, personale e temporale dell’infrazione. Restano fermi anche i criteri già utilizzati per la quantificazione, salvo l’esigenza di una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
Criteri generali di rideterminazione
Per eseguire il dictum del Consiglio di Stato, l’Autorità introduce una graduazione del coinvolgimento in tre livelli:
- lieve;
- medio;
- pieno.
La distinzione serve a modulare la sanzione in funzione della partecipazione effettiva. Le intese orizzontali segrete e di lunga durata restano qualificate come violazioni tra le più gravi del diritto antitrust, tali da giustificare sanzioni elevate e prossime al massimo edittale. Il criterio della durata viene assunto come indicatore oggettivo del coinvolgimento, insieme alla presenza o assenza di un ruolo strategico. Per le imprese che hanno partecipato a entrambe le intese oggetto del procedimento originario, l’Autorità applica anche un correttivo ulteriore per evitare sproporzioni complessive.
Valutazione del coinvolgimento di Ondulati del Savio
Nel caso di Ondulati del Savio, la partecipazione viene qualificata come lieve perché:
- la durata dell’adesione all’intesa è inferiore a tre anni, ed è indicata in 0,74 anni;
- alla Società è già stata riconosciuta una circostanza attenuante collegata al ruolo marginale e alla mancata partecipazione allo scambio di informazioni in sede GIFCO.
L’Autorità ritiene quindi che la riduzione soggettiva del 20% già riconosciuta nel provvedimento del 2019 debba essere incrementata di un ulteriore 20%, arrivando a una riduzione complessiva del 40% sull’importo base determinato nel precedente provvedimento.
Importo della sanzione e calcolo finale
La sanzione finale è fissata in 1.399.554 euro. Il provvedimento indica il seguente calcolo:
- sanzione definita nel provvedimento originario prima della riduzione ex punto 34 delle Linee guida: 2.332.589 euro;
- riduzione complessiva applicata in rideterminazione: 40%, pari a 933.035 euro;
- importo finale: 1.399.554 euro.
L’importo corrisponde al 4,6% del fatturato totale della Società.
Esito e adempimenti
L’Autorità delibera l’applicazione a Ondulati del Savio S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria di 1.399.554 euro per i comportamenti già ascritti nel provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con gli interessi corrispettivi calcolati fino alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di versamento, gli interessi di mora in caso di ritardo e i rimedi impugnatori esperibili davanti al TAR del Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Punti principali
Origine del procedimento e giudicato amministrativo
Il caso nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 461 del 13 gennaio 2023, che ha riformato parzialmente la decisione del TAR e annullato il provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione inflitta a Ondulati del Savio S.r.l. Il giudice ha ritenuto che la precedente applicazione del criterio sanzionatorio determinasse un appiattimento sul tetto del 10% del fatturato, imponendo all’Autorità una nuova determinazione dell’importo in modo più aderente alle effettive responsabilità della Società.
Infrazione accertata nel 2019
Resta fermo l’accertamento dell’AGCM secondo cui Ondulati del Savio S.r.l. e altre imprese del settore avevano posto in essere un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, restrittiva per oggetto e contraria all’art. 101 TFUE, idonea a distorcere fortemente la concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. Nel provvedimento originario la Società era stata sanzionata per 1.866.071 euro; la decisione richiamata imputava ad altre imprese responsabilità anche solidali con società del medesimo gruppo.
Posizione della Società e difese nel procedimento di rideterminazione
Ondulati del Savio ha chiesto una sanzione simbolica, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe accolto integralmente le censure sulla quantificazione. Ha inoltre invocato una maggiore valorizzazione delle attenuanti, la riduzione al minimo del coefficiente di gravità, la considerazione delle vendite infra-gruppo, l’uso del fatturato 2015 per il tetto del 10%, nonché la rilevanza dei danni derivanti dall’alluvione in Romagna. La Società ha anche contestato la prova della partecipazione ad alcune riunioni e la propria non iscrizione al GIFCO come indice di marginalità del coinvolgimento.
Criteri di rideterminazione della sanzione
L’Autorità afferma che il giudicato riguarda solo la proporzionalità della sanzione e non rimette in discussione l’esistenza dell’infrazione o la responsabilità della Società. Per ottemperare alla sentenza, viene introdotta una distinzione tra coinvolgimento lieve, medio e pieno, mantenendo fermi i parametri già usati in origine: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata e circostanze attenuanti/aggravanti. Per le intese orizzontali segrete e di lunga durata viene ribadita la particolare gravità e la necessità di una forte deterrenza.
Determinazione finale della nuova sanzione
Per Ondulati del Savio il coinvolgimento viene qualificato come lieve, in ragione della durata inferiore a tre anni, pari a 0,74 anni, e della circostanza attenuante connessa alla mancata partecipazione allo scambio informativo in sede GIFCO. La riduzione soggettiva del 20% già riconosciuta nel provvedimento originario viene incrementata di un ulteriore 20%, portando la riduzione complessiva al 40%. La sanzione viene quindi rideterminata in 1.399.554 euro, pari al 4,6% del fatturato totale 2018 della Società.
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