Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1405/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società Ospedali Privati Riuniti S.r.l. in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di annullamento d’ufficio della precedente delibera di riconoscimento di indennizzi e ristori Covid alle strutture sanitarie private accreditate, nonché il presupposto avviso di avvio del procedimento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale che aveva annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la precedente delibera con cui erano stati riconosciuti indennizzi e ristori per la sospensione dell’attività sanitaria ordinaria durante l’emergenza Covid. Ha dedotto, tra l’altro, il superamento del termine ragionevole, il difetto assoluto di motivazione e di ponderazione tra interesse pubblico e affidamento privato, l’insussistenza di vizi originari della delibera annullata, l’illegittimo esercizio dell’autotutela per ragioni di mera opportunità, la violazione dei principi di affidamento, buona fede, proporzionalità e buon andamento, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre contestato la ritenuta mancanza di copertura finanziaria e la limitazione del ristoro alla sola attività intra-regionale, sostenendo che il contributo avrebbe dovuto comprendere anche l’attività extra-regionale. È stato altresì chiesto il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento e, in subordine, l’indennizzo previsto per la revoca. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse contributi e ristori attribuiti dalla legge in presenza di criteri oggettivi e senza discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi sostanziali e procedimentali relativi alla legittimità dell’annullamento d’ufficio. Ha ritenuto non applicabile la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi, poiché la controversia concerne contributi e sovvenzioni pubbliche. Ha però rilevato che la spettanza dei ristori deriva direttamente dalla disciplina legislativa statale e regionale e che la delibera regionale prevedeva criteri oggettivi di quantificazione, fondati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, senza attribuire all’amministrazione un potere discrezionale in ordine all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione. Ne consegue che la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell’annullamento d’ufficio disposto dalla Regione; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in via subordinata per ottenere l’indennizzo qualora l’atto regionale fosse qualificato come revoca anziché annullamento; la questione non è stata decisa.

  • art. 4, commi 1-3, d.l. 34/2020

    Individuato quale fonte dell’indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie private accreditate.

  • art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato (...)

    La disposizione riconosce alle strutture private accreditate in possesso dei presupposti un contributo per i costi fissi rendicontati, entro il limite massimo predeterminato del 90% del budget; la spettanza è verificabile sulla base di presupposti normativi e oggettivi, senza discrezionalità sull’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020

    Si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria (...)

    Estende l’applicazione del comma 5-bis agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la parte a rilevanza sanitaria.

  • art. 5-sexies d.l. 18/2020

    Prevede la facoltà regionale di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti durante l’emergenza sanitaria.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia non è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva relativa alle concessioni di pubblici servizi, poiché riguarda contributi e sovvenzioni pubbliche.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi, sovvenzioni o ristori riconosciuti direttamente dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando all’amministrazione spetta soltanto verificare la presenza dei presupposti oggettivi e quantificare il beneficio secondo criteri predeterminati, senza discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.
  • La controversia sulla spettanza di contributi previsti dalla legge conserva natura di diritto soggettivo anche quando il beneficio sia concretamente attuato mediante un provvedimento regionale, se tale provvedimento non attribuisce all’amministrazione ulteriori margini di apprezzamento discrezionale.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici non deriva automaticamente dalla qualificazione formale dell’atto come concessione o revoca, ma dalla natura della situazione soggettiva azionata e dal grado di discrezionalità effettivamente riconosciuto all’amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.