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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27669/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. In primo grado aveva dedotto la decadenza del potere impositivo e l’erroneità della pretesa, sostenendo che il decreto dovesse scontare imposta fissa. In appello l’amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la società ha proposto tre censure: 1) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 8 tariffa allegata, lamentando anche il difetto di motivazione dell’avviso e l’erroneo calcolo della somma tassata; 2) violazione degli artt. 20, 40 e 52 d.P.R. 131/1986, dell’art. 8, lett. b), tariffa, e dell’art. 129 l.f., deducendo che il decreto di omologa non contenesse alcuna condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni e avesse natura meramente privatistica; 3) violazione degli artt. 20 e 43 d.P.R. 131/1986, dell’art. 8, lett. b), tariffa, e dell’art. 129 l.f., sostenendo che la base imponibile fosse stata illegittimamente determinata sull’intera somma destinata ai creditori senza detrarre la liquidità già presente nella procedura e senza considerare che l’apporto finanziario dell’assuntore era inferiore, essendo in parte versato e in parte garantito da fideiussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva in cassazione una questione nuova, non trattata nel giudizio di merito; ha respinto il secondo motivo, affermando che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è tassabile in misura proporzionale per gli effetti traslativi immediati che produce; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che, nella determinazione della base imponibile, debba applicarsi il criterio dell’art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986, con esclusione dall’imponibile del contestuale accollo di debiti e oneri collegati e contestuali al trasferimento dei beni. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della base imponibile e anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’imposta di registro va applicata secondo gli effetti giuridici dell’atto, non secondo il mero nomen iuris; il principio è richiamato come criterio generale di tassazione degli atti soggetti a registro.

  • art. 8, tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è ricondotto alla disposizione che tassa in misura proporzionale i provvedimenti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali e, secondo la Corte, anche effetti traslativi assimilabili.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni.

    Nella fattispecie il contestuale accollo dei debiti del fallimento non entra nella base imponibile dell’atto traslativo, perché si tratta di obbligo collegato e contestuale al trasferimento dei beni.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel contraddittorio sulla regola della tassazione in misura fissa quando l’atto è soggetto a IVA; la Corte esclude però che il caso concreto rientri in tale ipotesi.

  • art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Gli obblighi dell’assuntore non sono qualificabili come prezzo dei beni ceduti, perché l’accollo dei debiti diminuisce intrinsecamente il valore dei beni trasferiti, ma non coincide con il corrispettivo.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Citato nel secondo motivo come disposizione asseritamente violata, senza che la Corte ne faccia un autonomo esame nel merito.

  • art. 129 l.f.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il decreto di omologa non conteneva condanna a pagamento o consegna; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 124 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Il concordato fallimentare con terzo assuntore non ha natura contrattuale in senso proprio; gli effetti, anche traslativi, derivano dalla legge e dall’omologazione.

  • art. 19 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato come termine triennale di decadenza dedotto nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio; il motivo che li introduca è inammissibile.
  • Ai fini dell’imposta di registro rilevano gli effetti giuridici effettivamente prodotti dall’atto, non il suo mero titolo o la sua qualificazione formale.
  • Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore sconta imposta proporzionale quando produce effetti traslativi immediati sui beni fallimentari, non potendosi applicare in via residuale il criterio nominalistico degli atti di omologazione.
  • Nella determinazione della base imponibile dell’atto traslativo va escluso il contestuale accollo di debiti e oneri collegati e contestuali al trasferimento, poiché tale accollo non costituisce prezzo dei beni ceduti ma effetto legale connesso alla cessione.
  • Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, gli obblighi di pagamento dell’assuntore e l’accollo dei debiti diminuiscono il valore dei beni trasferiti ma non coincidono automaticamente con il corrispettivo imponibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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