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Sentenza

Sentenza n. 415/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 643/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con cui è stato riconosciuto il beneficio economico della carta docente;

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati in giudizio, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e il giudicato era stato attestato dalla Cancelleria. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto il pagamento delle somme liquidate, al netto di eventuali importi già corrisposti. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza in favore dei ricorrenti, ciascuno per la parte spettante e detratte le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, detratte soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e definendo il termine e i poteri necessari per l'esecuzione.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, non accompagnata da contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il giudicato non risulti eseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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