Cassazione Civile, Sentenza n. 530/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia origina dalla consegna, da parte dei ricorrenti, di ingenti somme a un uomo che, prospettando di avere ottime conoscenze presso CARIPLO, dichiarava che le avrebbe investite direttamente e prometteva rendimenti prossimi al 7 per cento. Dopo alcuni anni i finanziatori sospettarono la frode e non riuscirono a recuperare tutto il denaro. La moglie dell'uomo fu condannata dal Tribunale di Pisa, in sede penale, per concorso in truffa, con condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili; in appello fu assolta. A seguito dell'annullamento della decisione penale agli effetti civili, la Corte d'appello di Firenze, quale giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., riformò la decisione del Tribunale e rigettò la domanda risarcitoria, condannando gli attori alle spese. I danneggiati hanno proposto sei motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata osservanza della pronuncia rescindente; 2) ultrapetizione o esorbitanza dai poteri del giudice di rinvio; 3) errori processuali in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2043 c.c.; 4) omessa o apparente motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; 5) violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; 6) erroneo richiamo alla sentenza penale d'appello dell'8 luglio 2011, già annullata dalla Cassazione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, strettamente connessi, relativi alla motivazione e ai limiti dell'accertamento civile di rinvio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Ha rilevato che il giudice civile di rinvio aveva richiamato la sentenza penale d'appello annullata e si era discostato illegittimamente dalla pronuncia rescindente, rivalutando i fatti senza applicare i criteri propri della responsabilità civile. In particolare, aveva trascurato gli elementi già evidenziati dalla Cassazione penale: il contributo materiale e morale della coniuge, le distinte di versamento relative a un conto CARIPLO inesistente, le ricevute fittizie di acquisto di quote di un fondo, la sua esperienza professionale quale direttrice di un ufficio postale, la titolarità di un dossier titoli, l'accompagnamento del marito per alcuni depositi e la ricezione di assegni di importo considerevole. La Corte ha richiamato il principio per cui nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. vi è piena translatio della domanda civile e l'accertamento dell'illecito ex art. 2043 c.c. segue i criteri civilistici, non i più rigorosi criteri penalistici; ha inoltre precisato che, per l'illecito civile, la colpa può rilevare anche quando l'azione era stata esercitata nel processo penale per un reato doloso. Non ha deciso definitivamente sulla responsabilità, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all’esercizio della potestà punitiva statale.
Il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. trasferisce al giudice civile l'intera cognizione sulla domanda risarcitoria, che va decisa secondo i criteri dell'illecito civile e non secondo i più rigorosi canoni probatori e valutativi propri della responsabilità penale.
art. 2043 c.c.
Ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell’illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo.
Nel giudizio civile di rinvio la responsabilità aquiliana può essere accertata anche sulla base della colpa, benché l'azione fosse stata esercitata nel processo penale per un reato doloso: dolo e colpa sono elementi soggettivi alternativamente rilevanti per l'illecito civile.
art. 2049 c.c.
Ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell’illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo.
La Corte richiama la responsabilità ex art. 2049 c.c. per affermare che, nel giudizio civile di rinvio, è deducibile anche la colpa quale elemento soggettivo dell'illecito civile, pur se l'azione era stata inizialmente esercitata per un reato doloso.
art. 384 c.p.c.
Essa si disallinea volontariamente, ed illegittimamente, dalla pronuncia rescindente, rivalutando fatti che il giudice penale di legittimità ha affermato essere stati non correttamente valutati dal giudice penale di appello la cui sentenza venne, in ragione di ciò, annullata agli effetti penali.
Il giudice di rinvio deve rispettare la pronuncia rescindente e non può disattenderne illegittimamente le indicazioni, rivalutando in modo incompatibile i fatti e gli elementi che quella pronuncia aveva già individuato come non correttamente valutati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Poiché il ricorso è accolto, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato previsto in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. si verifica una piena translatio della domanda civile: il giudice civile accerta gli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito applicando i criteri della responsabilità civile, non i più rigorosi canoni penalistici.
- Quando l'azione civile è stata esercitata nel processo penale per un reato doloso, nel successivo giudizio civile di rinvio la responsabilità civile può essere fondata anche sulla colpa, poiché dolo e colpa sono fungibili quali elementi soggettivi dell'illecito civile.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi alla pronuncia rescindente e non può discostarsene illegittimamente rivalutando i fatti in contrasto con le indicazioni che essa ha fornito.
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