Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30885/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, fatti del 16/08/2015) lamentando violazione di legge (artt. 420-bis e 178, lett. c, c.p.p.) per mancata conoscenza del procedimento: la notifica della citazione a giudizio era stata effettuata al difensore d'ufficio e, secondo il ricorrente, tale notifica è inidonea a costituire prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; in conseguenza, sarebbe nulla l'ordinanza dichiarativa dell'assenza del 21/02/2018 e tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. Il Collegio ha rilevato che il termine massimo di prescrizione (cinque anni) era spirato rispetto ai fatti del 16/08/2015 e alla sentenza di appello del 10/07/2020, pertanto sussisteva la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative alla notifica e alle eventuali nullità, richiamando il principio consolidato secondo cui la declaratoria di estinzione del reato esclude l'esame di nullità che implicherebbe rinvio al giudice di merito. Non sono emerse circostanze che imponessero un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., per cui si è disposta l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla declaratoria di assenza dell'imputato e agli effetti processuali della mancata conoscenza; la Corte non ha rigettato l'esame della questione per motivi di prescrizione, ma ha richiamato principi consolidati relativi all'efficacia della notificazione e della conoscenza del procedimento

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine ai casi di nullità e alle notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva alla luce della sopravvenuta prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) e di annullare senza rinvio quando il reato è estinto. L'articolo prevede altresì la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito solo se emergono elementi che impongono tale risultato

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (PG in proc. Ismail Darwish Mhame)

    Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa

    La Corte di merito aveva basato la declaratoria di assenza (e quindi la prosecuzione del processo) sulla notifica al difensore d'ufficio; le Sezioni Unite hanno poi precisato che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato senza un effettivo rapporto professionale

  • Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Richiamata per il principio secondo cui, quando sussiste già una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità o l'esame di questioni che richiederebbero rinvio al giudice di merito non sono rilevanti; la declaratoria di estinzione prevale e impone l'immediata applicazione

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Conferma che in presenza di una causa estintiva del reato la Cassazione non procede all'esame di vizi di motivazione della sentenza impugnata e disciplina l'ipotesi dell'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato in relazione all'applicabilità della motivazione semplificata della Corte di Cassazione quando ricorrono condizioni previste dal decreto per la redazione della motivazione stessa

Massime di principio

  • Se, in cassazione, risulta sopravvenuta una causa estintiva (es. prescrizione) il giudice di legittimità può annullare senza rinvio senza esaminare tutte le nullità e questioni di merito, poiché l'applicazione della causa estintiva è immediata
  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23948/2019, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta a presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione
  • Le censure relative a notifiche e dichiarazioni di assenza devono essere tempestivamente dedotte e adeguatamente provate; tuttavia, la loro valutazione può risultare irrilevante se nel frattempo è maturata la prescrizione
  • La possibilità di ottenere un'assoluzione 'di merito' in Cassazione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è limitata: occorrono elementi chiari e tali da imporre l'assoluzione senza rimessione al giudice di merito
  • In situazioni simili, il primo controllo pratico è verificare lo stato di prescrizione: se il reato è estinto, è spesso più efficace chiedere la declaratoria di estinzione piuttosto che investire esclusivamente questioni procedurali delicate come la validità della notificazione al difensore d'ufficio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.