Sentenza n. 726/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. n. r_puglia/AOO_145-09/02/2021/1135 del 9/2/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di rettifica ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR presentata in data 24/10/2020 dal sig. Stefano Scatigna e dell'allegato atto denominato “istruttoria relativa al procedimento ex art. 104 delle NTA del PPTR su istanza di Scatigna Stefano”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale dell’istanza di rettifica della classificazione paesaggistica di terreni come bosco e area di rispetto dei boschi nel PPTR
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Regione Puglia all’istanza di rettifica proposta ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 58 e 59 delle NTA del PPTR, dell’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, oggi artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha sostenuto che i terreni, catastalmente classificati a frutteto, fossero costituiti prevalentemente da alberi da frutto, olivi, mandorli e noci, e che i pini presenti fossero stati piantati artificialmente nei giardini privati delle abitazioni, con conseguente esclusione dalla nozione normativa di bosco. Ha contestato anche il computo di aree edificate, pertinenze, giardini e superfici prive di vegetazione, deducendo che, una volta scorporate, la superficie boschiva sarebbe scesa sotto la soglia dell’ettaro, con applicazione di una fascia di rispetto di 20 metri anziché 50. Ha inoltre lamentato che la Regione avesse erroneamente interpretato fotografie aeree e altri elementi istruttori, omesso di considerare adeguatamente la perizia tecnica di parte e violato l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per non avere analiticamente confutato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. È stata chiesta anche una consulenza tecnica d’ufficio per verificare lo stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso senza disporre ulteriori approfondimenti istruttori. Ha ritenuto applicabile la nozione normativa di bosco recepita dalla Regione nelle NTA del PPTR, osservando che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227/2001 non esclude in via generale dalla nozione di bosco tutte le aree qualificabili come giardini pubblici o privati: l’esclusione opera soltanto in relazione alle specifiche tipologie elencate nella parte finale della disposizione. La qualificazione giuridica del bosco dipende principalmente dalla prevalenza della vegetazione arborea e dal requisito dimensionale, senza che siano decisivi l’origine naturale o artificiale della vegetazione, la funzione pertinenziale dell’area, la presenza di edifici o la classificazione catastale e urbanistica. L’Amministrazione aveva utilizzato elementi istruttori ritenuti idonei, quali i mappali e le immagini aeree, e la valutazione tecnica regionale non è risultata manifestamente illogica né affetta da travisamento. Le fotografie prodotte dal ricorrente non hanno dimostrato l’esistenza di veri frutteti o uliveti, ma hanno evidenziato alberi isolati inseriti in aree incolte, con arbusti, infestanti e vegetazione arborea. La presenza di singoli alberi da frutto non è stata ritenuta sufficiente a escludere la caratterizzazione boschiva. Il Collegio ha inoltre affermato che la valutazione deve riguardare l’area nel suo complesso, senza una considerazione atomistica delle singole particelle o dei confini proprietari; le radure e le superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco possono concorrere alla qualificazione complessiva dell’area. La presenza di fabbricati e opere edilizie non impone lo scorporo automatico delle relative superfici, né la classificazione catastale a frutteto prevale sul vincolo paesaggistico. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché l’Amministrazione deve esaminare nel complesso le osservazioni procedimentali, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 NTA del PPTR
Prevede il procedimento per la rettifica della classificazione contenuta nel piano paesaggistico territoriale regionale.
artt. 58 e 59 NTA del PPTR
Definiscono, ai fini del PPTR, le aree boscate e le relative fasce di rispetto; la qualificazione deve essere valutata secondo la nozione normativa di bosco e con riferimento all’area nel suo complesso.
art. 2, commi 2, 3, 5 e 6, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227
“si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea”, “ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5”
L’esclusione dei giardini pubblici e privati non opera in via generale rispetto alla definizione di bosco, ma solo in relazione alle tipologie specifiche richiamate nella parte finale del comma 6. La nozione è normativa e considera prevalenza della vegetazione arborea, origine naturale o artificiale e dimensione dell’area.
artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34
“i termini bosco, foresta e selva sono equiparati”
La disciplina vigente equipara bosco, foresta e selva, individua le aree assimilate al bosco e specifica le aree escluse dalla definizione.
art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34
“le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco”
Le radure e le superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco possono essere assimilate al bosco e concorrere alla valutazione unitaria dell’area.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L’Amministrazione deve considerare nel loro complesso le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è obbligata a confutare analiticamente ogni singola deduzione.
Massime di principio
- La nozione di bosco prevista dalla disciplina paesaggistica è una nozione normativa, non meramente naturalistica o catastale, e si determina principalmente in base alla prevalenza della vegetazione arborea e ai requisiti dimensionali stabiliti dalla legge.
- L’esclusione dei giardini pubblici e privati dalla nozione di bosco non opera automaticamente per ogni area qualificabile come giardino, ma soltanto nei limiti e con riferimento alle specifiche tipologie indicate dalla disposizione normativa che disciplina le aree escluse.
- La qualificazione paesaggistica di un’area boscata deve essere effettuata considerando il contesto territoriale unitariamente, senza una valutazione atomistica delle singole particelle, dei confini proprietari o delle risultanze catastali; le superfici minori che interrompono la continuità del bosco possono concorrere al computo complessivo secondo la disciplina delle aree assimilate al bosco.
- La presenza di edifici, opere edilizie o aree pertinenziali non esclude di per sé la qualificazione boschiva del terreno e non impone automaticamente lo scorporo delle relative superfici, quando la componente arborea prevalga nel contesto complessivo.
- La classificazione catastale o urbanistica del terreno non prevale sulla qualificazione paesaggistica operata dall’amministrazione competente sulla base della disciplina statale e regionale e di idonei elementi istruttori, quali sopralluoghi, mappali e immagini aeree.
- In applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, la motivazione finale deve dimostrare che le osservazioni procedimentali siano state considerate nel loro complesso, ma non deve contenere una confutazione analitica di ogni singolo argomento del privato.
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