Tribunale, Ordinanza T-483/26
Ordinanza del presidente del Tribunale del 14 ottobre 2026. — Larimart SpA contro Agenzia europea per la difesa. — Procedimento sommario – Appalti pubblici – Procedura di gara d’appalto – Fornitura di maschere CBRN – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ritiro dell’atto impugnato – Non luogo a statuire. — Causa T-483/26 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLarimart aveva chiesto la sospensione dell’aggiudicazione di un contratto quadro dell’AED per la fornitura di maschere CBRN. Poiché l’AED ha successivamente annullato la procedura di gara, il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda cautelare e ha riservato la decisione sulle spese.
Venir meno dell’oggetto di una domanda cautelare dopo l’annullamento della procedura di gara d’appalto contestata.
La questione giuridica
Se occorra ancora decidere sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione, dopo che l’AED ha annullato la procedura di gara cui tale decisione si riferiva.
Principio di diritto
L’annullamento della procedura di gara rende priva di oggetto la domanda cautelare diretta a sospendere la decisione di aggiudicazione adottata nell’ambito di quella procedura; il giudice del procedimento sommario non deve quindi più statuire sulla domanda, indipendentemente dal fatto che permanga o meno l’oggetto del ricorso principale.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Domanda cautelare relativa all’aggiudicazione di una gara per maschere CBRN
Con ordinanza del 14 ottobre 2026, il presidente del Tribunale ha esaminato la domanda di provvedimenti provvisori presentata da Larimart SpA contro l’Agenzia europea per la difesa (AED). La domanda riguardava la procedura di gara 25.CAP.NP.PA-1268 per un contratto quadro multi-fornitore a cascata relativo alla fornitura di maschere CBRN.
Domanda di Larimart e vicenda processuale
Il 31 luglio 2026 Larimart ha presentato, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, una domanda diretta a sospendere l’esecuzione della decisione AED del 1º giugno 2026. Tale decisione aggiudicava il primo e il terzo posto in graduatoria, rispettivamente, a CELOPS SRL e ARLE BV. In subordine, Larimart chiedeva l’adozione di altri provvedimenti provvisori necessari a tutelarne i diritti e l’effetto utile della futura sentenza definitiva.
Nelle osservazioni depositate il 3 settembre 2026, l’AED ha comunicato che, dopo aver riesaminato la decisione di aggiudicazione, aveva annullato la procedura di gara. Ha quindi chiesto di dichiarare priva di oggetto la domanda cautelare e di riservare la decisione sulle spese. Larimart non ha presentato osservazioni entro il termine assegnato.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 130, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, secondo cui una parte può chiedere di constatare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire. Nel caso concreto, l’annullamento della gara ha fatto venir meno l’oggetto della richiesta di sospendere la decisione di aggiudicazione adottata nell’ambito di quella procedura.
La conclusione vale indipendentemente dal fatto che continui o meno a sussistere l’oggetto del ricorso nella causa principale. Il Tribunale ha richiamato, in tal senso, l’ordinanza del 12 giugno 2015, Cofely Solelec e a./Parlamento, T-224/15 R, EU:T:2015:377, punto 6.
Decisione e spese
Il presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la decisione sulle spese è stata riservata.
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