Sentenza n. 1141/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 286/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per due annualità, per l’importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e aveva condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro beneficio equipollente. Il Ministero non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Ministero il 16 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, notificato il 17 luglio 2025. È stato inoltre rilevato che, dopo la riforma dell’esecuzione civile operata dal d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, avente efficacia esecutiva, e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di intervenire entro 90 giorni dalla richiesta della parte, in sostituzione dell’amministrazione, e di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo volto alla cura dell’interesse pubblico; può quindi adottare anche atti amministrativi non previamente esercitati dall’amministrazione, compreso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire alla ricorrente la registrazione e l’attivazione della carta elettronica senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario rientranti nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
È applicabile all’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di poter attivare l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente trascorso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria la formula esecutiva, essendo sufficiente la sentenza rilasciata in copia conforme all’originale.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
È stato richiamato quale criterio di riferimento per la riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni processuali e questioni identiche trattate dal medesimo difensore in una pluralità di giudizi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo abbia efficacia esecutiva e l’amministrazione non vi abbia dato attuazione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme o l’attribuzione di un beneficio economicamente valutabile può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Dopo la modifica dell’art. 475 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, la formula esecutiva non costituisce più un requisito per l’esecuzione forzata: è sufficiente la sentenza rilasciata in copia conforme all’originale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, attribuendogli il compito di sostituirsi all’amministrazione e di adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
- Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e non come organo amministrativo preposto alla cura dell’interesse pubblico; il comando contenuto nel giudicato costituisce il fondamento del suo potere sostitutivo e può legittimarlo ad adottare anche atti amministrativi non precedentemente emanati dall’amministrazione.
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