Ordinanza n. 2907/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 29/5/2019 n. 2888.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Campania n. 2888 del 29 maggio 2019, quanto al pagamento del contributo unificato, degli interessi legali e delle spese successive alla sentenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non avrebbe integralmente eseguito la sentenza del TAR Campania n. 2888 del 29 maggio 2019, omettendo il pagamento dell'importo riconosciuto a titolo di contributo unificato, dei relativi interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e delle spese successive alla sentenza. Il giudizio di ottemperanza precedente prevedeva tuttavia la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell'amministrazione, per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Il Collegio ha quindi qualificato il ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi allo stato sui profili processuali, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Ha ritenuto che, una volta nominato il commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione della sentenza debbano essere sottoposte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna dello stesso giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il ricorso è stato pertanto conservato e interpretato come reclamo. Il Collegio ha poi rilevato che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, prevede la sospensione automatica, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, includendo anche le fasi incidentali concernenti l'omessa o inesatta esecuzione. Il presente giudizio è stato quindi sospeso ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio, con eventuale onere di riassunzione a carico della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ulteriore giudizio di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o commissivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione della sentenza.
art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.
Gli atti e le omissioni del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza sono sottoposti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo delle parti entro sessanta giorni; le questioni relative all'esecuzione costituiscono una fase interna al medesimo giudizio.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
La disposizione ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La norma determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti indicati, comprendendo anche le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di ottemperanza è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive contestazioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario, e non come nuovo giudizio diretto contro l'amministrazione.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come nuovo giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo avverso l'attività o l'omissione del commissario ad acta, quando il contenuto della domanda evidenzi una contestazione interna alla precedente fase esecutiva.
- La sospensione legislativa dei giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
- La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera automaticamente, nei termini temporali stabiliti dalla disposizione, anche per i giudizi di ottemperanza già pendenti.
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