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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 29 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza per assenza di posti disponibili nei CAS e applicazione della priorità per i migranti giunti a seguito di operazioni di sbarco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 17 novembre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza presentata il 29 settembre 2025, chiedendone la sospensione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso all’accoglienza. La Prefettura aveva motivato il diniego con l’assenza di posti liberi nei CAS della provincia, nonostante l’aumento della capienza e le attività di verifica e ricollocazione, nonché con la priorità prevista per i migranti giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi. Il Ministero ha inoltre dedotto in giudizio che il ricorrente aveva iniziato un’attività lavorativa, con reddito previsto di euro 12.788. Il ricorrente ha contestato l’idoneità di tali ragioni a giustificare il diniego, richiamando l’obbligo di assicurare l’accoglienza e la possibilità di ricorrere a strutture temporanee di emergenza in caso di esaurimento dei posti ordinari.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto che l’attività lavorativa del ricorrente fosse astrattamente rilevante per verificare lo stato di indigenza, ma non sufficiente, allo stato degli atti, a giustificare il diniego, poiché occorreva una valutazione concreta e aggiornata dell’effettiva autosufficienza economica e della compatibilità dell’attività lavorativa con il permanere delle condizioni di vulnerabilità, anche considerando la prossima scadenza del contratto a tempo determinato, fissata al 22 febbraio 2026. Il Tribunale ha ravvisato fumus boni iuris anche nelle censure relative alla mancanza di posti disponibili: l’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando arrivi consistenti e ravvicinati rendano insufficiente il sistema ordinario. La priorità introdotta dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per chi giunge a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti, poiché l’art. 11 non è stato abrogato. È stata quindi sospesa l’efficacia del diniego, ai fini del riesame da parte della Prefettura, cui è stato richiesto di individuare anche una soluzione provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza. La domanda risarcitoria e le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito. Il merito è stato fissato al 1° luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 11 d.lgs. n. 142/2015

    nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza

    L’esaurimento dei posti ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di assicurare l’accoglienza, potendo rendere necessario il ricorso a strutture temporanee di emergenza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La priorità per i migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il principio dell’accoglienza degli altri richiedenti, anche perché resta vigente l’art. 11 sulle misure straordinarie.

  • d.l. n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024

    Ha introdotto la priorità disciplinata dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, senza abrogare il meccanismo delle strutture temporanee previsto dall’art. 11.

Massime di principio

  • L’indisponibilità temporanea di posti nei centri ordinari di accoglienza non consente di respingere automaticamente la domanda di presa in carico di un richiedente protezione internazionale: l’amministrazione deve valutare il ricorso alle strutture temporanee di emergenza previste dall’art. 11 d.lgs. n. 142/2015.
  • La priorità nell’accoglienza riconosciuta ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il dovere di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti, ma opera nell’ambito di un sistema che conserva le misure straordinarie per fronteggiare l’esaurimento dei posti ordinari.
  • La valutazione dell’autosufficienza economica e del venir meno delle condizioni di vulnerabilità deve essere concreta e aggiornata; la mera esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito previsto non è, da sola, sufficiente a giustificare il diniego dell’accoglienza, soprattutto quando il rapporto sia a tempo determinato e prossimo alla scadenza.
  • In sede cautelare, quando il diniego di accoglienza presenti fumus boni iuris e l’assenza di assistenza determini un pregiudizio attuale, il giudice può sospendere il provvedimento e ordinare il riesame amministrativo con individuazione anche di una soluzione provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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