Cassazione Penale, Sentenza n. 35123/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Blancuzzi impugnava la sentenza del 3/7/2023 che lo aveva condannato a 400 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 75 d.P.R. n. 380/2001, contestandogli di aver, in qualità di direttore dei lavori e in concorso con altri, consentito l'utilizzazione di tre edifici (28 unità abitative) in zona sismica in assenza del certificato di collaudo statico. Nel ricorso sosteneva: (1) errata applicazione dell'art. 75 perché il direttore dei lavori non ha l'obbligo (ed è anzi preclusa) di effettuare il collaudo né di nominare il collaudatore, quindi inesistenza di responsabilità omissiva; (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla memoria difensiva trasmessa via PEC (26/04/2022) che deduceva, tra l'altro, l'assenza di concorso in reato commissivo, l'impossibilità di configurare un reato omissivo proprio o improprio a carico del direttore dei lavori, l'esistenza di posizioni di responsabilità diverse e la cessazione della permanenza della condotta; (3) mancata motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il reato di cui all'art. 75 d.P.R. 380/2001 ha natura di reato permanente a condotta mista (aspetto commissivo: utilizzazione dell'edificio; aspetto omissivo: mancata richiesta di collaudo) e che la responsabilità può ricadere anche sul direttore dei lavori, quale primo garante della sicurezza, con l'obbligo di inibire l'utilizzo dell'opera prima del collaudo. La Corte ha ritenuto non decisive le censure difensive: il collaudo allegato (datato 25/11/2021) non è stato provato nella sua presentazione allo sportello unico né è certa la data di rilascio; il direttore dei lavori non aveva dichiarato la fine dei lavori né prodotto la documentazione prevista (nomina del collaudatore depositata, relazioni e certificati tecnici), il che impediva la nomina del collaudatore; non risultano dimissioni dall'incarico e la responsabilità è perdurata (natura permanente del reato). Quanto alla memoria difensiva trasmessa via PEC, la Corte ha ritenuto che la sua mancata valutazione non comporta automatica nullità e che le questioni sollevate erano principalmente di diritto e non decisive in senso favorevole all'imputato. Sulla particolare tenuità, la Corte ha evidenziato che il Tribunale, pur concedendo attenuanti generiche, ha applicato una pena pecuniaria superiore al minimo edittale (400 euro > 103 euro) e ha motivato implicitamente l'esclusione della tenuità considerata la gravità numerica e temporale della violazione (28 unità, ultradecennale, zona sismica, assenza di certificazioni impiantistiche, sgombero nel 2013). Pertanto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001
Delimita la responsabilità per l'utilizzo di edifici in assenza di certificato di collaudo; la Corte lo interpreta come reato permanente a condotta mista (aspetto commissivo e omissivo) e applicabile anche al direttore dei lavori se questi ha consentito l'utilizzo senza collaudo.
art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001
Prevede gli adempimenti tecnici e la documentazione da depositare al termine dei lavori; la Corte richiama il termine e gli obblighi del direttore dei lavori di produrre la documentazione necessaria per la nomina del collaudatore.
art. 67 d.P.R. n. 380 del 2001
Stabilisce che il collaudo deve essere eseguito da ingegnere o architetto abilitato da almeno 10 anni e indipendente dall'opera; la Corte lo usa per spiegare chi può svolgere il collaudo e l'esigenza di nomina e deposito formale.
art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001
Attribuisce specifiche garanzie al direttore dei lavori (conformità dell'opera al permesso di costruire); la Corte osserva però che la responsabilità penale per il collaudo non deriva da questa norma ma da obblighi specifici di tutela della sicurezza.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto implicita l'esclusione della tenuità dal Tribunale sulla base della sanzione applicata e della gravità concreta (numero di unità, durata, zona sismica, assenza di certificazioni).
art. 23 comma 8 D. L. 137/2020
Norma procedurale richiamata in testata: il ricorso è stato definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 (riferimento alla definizione del ricorso in Cassazione).
Massime di principio
- L'art. 75 d.P.R. 380/2001 è un reato di natura permanente e a condotta mista: la responsabilità perdura finché l'utilizzo non cessi o non sia avvenuto il collaudo formale; pertanto i termini di prescrizione decorrono dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo.
- Il direttore dei lavori può essere ritenuto penalmente responsabile per aver consentito l'utilizzo dell'opera priva di certificato di collaudo: egli ha l'obbligo di vigilanza e di adottare o far adottare gli atti necessari (dichiarazione di fine lavori, deposito della documentazione, inibizione dell'utilizzo) e deve provare le dimissioni o la cessazione formale dell'incarico.
- La nomina e il deposito della documentazione del collaudatore seguono procedure formali: senza la documentazione prevista (relazioni, certificati delle prove sui materiali, verbali di prove di carico, ecc.) la nomina del collaudatore e il collaudo non possono essere regolarmente svolti.
- La mera trasmissione di una memoria difensiva via PEC non determina automaticamente la nullità della sentenza se la Corte o il Tribunale non l'abbiano esplicitamente valutata; tuttavia la mancata considerazione può influire sulla completezza della motivazione solo se le ragioni difensive erano decisive e non affrontate.
- Per contestare efficacemente responsabilità di tipo omissivo del direttore dei lavori è necessario fornire prove concrete (es. deposito formale di dimissioni, documentazione di fine lavori, prova di presentazione del collaudo allo sportello unico) che dimostrino la cessazione degli obblighi o l'adempimento delle formalità richieste.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede un convincente confronto percentuale tra gravità del fatto e personalità del reo; l'applicazione è difficile quando la violazione è numerosa, prolungata nel tempo o riguarda immobili in zone a rischio (es. zona sismica) e mancano certificazioni di sicurezza.
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