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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04602/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2001 e chiusa nel 2019. La Corte d’appello, decidendo sull’opposizione al decreto monitorio, aveva confermato la liquidazione dell’indennizzo ma ne aveva ridotto l’importo del 20% applicando l’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, in ragione del numero delle parti della procedura, superiore a dieci. Il ricorrente principale ha denunciato la violazione dell’art. 2-bis, commi 1-bis e 2-bis, L. n. 89/2001, sostenendo che la riduzione automatica per il numero delle parti non è estensibile alle procedure concorsuali. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001 e dell’art. 75 c.p.c., affermando che il fallito non avrebbe diritto ad alcun indennizzo perché non aveva promosso giudizi nel corso della procedura, non aveva presentato istanze sollecitatorie ed era rimasto in posizione passiva; ha inoltre lamentato una duplicazione del risarcimento in favore sia della società sia del suo amministratore, e il difetto di legittimazione passiva della società, asseritamente estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sul punto il ricorso incidentale del Ministero quanto alla pretesa insussistenza del diritto all’indennizzo, ma lo ha dichiarato inammissibile nel dispositivo; ha invece accolto l’unico motivo del ricorso principale, cassando il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che la riduzione dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 non si applica alle procedure fallimentari, perché la norma si riferisce al "processo" e non alla "procedura concorsuale". Ha inoltre ribadito che il fallito è legittimato a chiedere l’equa riparazione e che il comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento non esclude il danno da irragionevole durata, potendo rilevare solo nella valutazione della complessità o nella quantificazione. La Corte ha altresì ricordato che il fallimento comporta lo scioglimento della società e non la sua estinzione, in assenza di cancellazione.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    individua il diritto all’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo; il fallito può farlo valere.

  • art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001

    stabilisce il criterio ordinario di liquidazione dell’indennizzo per anno o frazione di anno eccedente la durata ragionevole.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001

    la riduzione dell’indennizzo in base al numero delle parti vale per il "processo" e non si estende alle procedure concorsuali.

  • art. 2-bis, comma 2-bis, L. 89/2001

    richiamato nel ricorso principale in relazione ai criteri di incremento/riduzione dell’indennizzo.

  • art. 75 c.p.c.

    invocato dal Ministero per negare la legittimazione della parte fallita; la Corte non ne ha tratto un effetto ostativo all’indennizzo.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    il diritto alla ragionevole durata del processo rileva indipendentemente dal comportamento anteriore al processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esenzione dei giudizi ex L. 89/2001 e della natura soggettiva dell’Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • La riduzione percentuale dell’indennizzo per irragionevole durata prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001, in relazione al numero delle parti, non è applicabile in via analogica alle procedure concorsuali, poiché la nozione di "processo" non coincide con quella di "procedura concorsuale".
  • Nei giudizi ex L. 89/2001 il fallito conserva legittimazione a domandare l’equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare.
  • Il fatto che la parte abbia contribuito, con il proprio comportamento antecedente, all’apertura della procedura o alle sue vicende non esclude il diritto all’indennizzo; tale circostanza può incidere solo sulla valutazione della complessità o sulla quantificazione del danno.
  • La mancata presentazione di istanze acceleratorie non esclude, di per sé, la spettanza dell’equa riparazione al soggetto assoggettato a una procedura concorsuale, la cui posizione è normalmente di mera attesa.
  • Il fallimento determina lo scioglimento della società ma non la sua estinzione, salvo cancellazione dal registro, con conseguente permanenza della soggettività e delle posizioni giuridiche pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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