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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15865/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra più condanne e ha rideterminato la pena complessiva incrementandola. In particolare censura la quantificazione dell'aumento di pena attribuito all'estorsione indicata nella sentenza n. 4 (aumento di 4 anni), sostenendo che tale aumento è sproporzionato rispetto agli aumenti riconosciuti per altri reati satelliti (in particolare l'estorsione della sentenza n. 3, con aumento di 1 anno ridotto a 8 mesi per il rito, e la partecipazione a mafia della sentenza n. 1 con aumento di 3 anni e 4 mesi). Contesta inoltre la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha giustificato l'aumento ritenendo la condotta espressione di particolare pervicacia e assenza di resipiscenza, rilevando che il reato sarebbe stato commesso nello stesso periodo degli altri reati contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il confronto operato dal ricorrente tra aumenti relativi a titoli di reato diversi (la partecipazione a associazione mafiosa vs. estorsione) e ha osservato che, ai fini della proporzionalità, vanno considerati tutti i reati satelliti posti in continuazione (anche l'estorsione della sentenza n. 2, per la quale era stata inflitta una pena di due anni). Ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve determinare l'aumento "in concreto" in relazione al singolo fatto storico e al valore ponderale assegnato a ciascun reato satellite, e che nel caso di specie il giudice ha motivato in modo congruo attribuendo alla estorsione n. 4 particolare gravità (contestualizzata nella criminalità organizzata e con elementi di pervicacia e mancanza di resipiscenza desunti dalla sentenza irrevocabile). Inoltre la Corte ha rilevato il rispetto del limite massimo imposto dalle pene pronunciate in cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Titolo di reato relativo all'associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che aumenti riferiti a titolo diverso non sono parametri coerenti per la comparazione della proporzionalità degli aumenti per continuazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: più condanne per estorsione sono state poste in continuazione e valutate nel loro valore ponderale specifico ai fini dell'aumento di pena

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo utilizzato per disporre la condanna alle spese processuali in favore della parte vittoriosa nella decisione

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è vincolato, nel determinare l'aumento, dal limite massimo della pena stabilito dal giudice della cognizione; pertanto l'aumento non può eccedere la pena già fissata in cognizione

  • Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024 (D'Amico)

    l’aumento di pena derivante dal riconoscimento della continuazione deve essere determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico, e non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione

    Affermato il principio chiave applicato nel caso: la quantificazione dell'aumento va fatta valutando il singolo fatto storico e il peso concreto di ciascun reato satellite, non limitandosi al mero confronto fra titoli di reato

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Giurisprudenza di supporto al principio che l'aumento per continuazione si determina con riferimento al valore ponderale dei singoli fatti storici

  • Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009 (Di Risio)

    Principio che nelle decisioni esecutive sono ammesse espressioni motivazionali concise purché congrue e ancorate ai fatti della sentenza irrevocabile

Massime di principio

  • L'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione va determinato concretamente in relazione al singolo fatto storico e al valore ponderale attribuito dal giudice a ciascun reato satellite, non semplicemente al titolo di reato.
  • Non è corretto prendere come parametro di confronto per la proporzionalità aumenti riferiti a titoli di reato diversi senza un'adeguata e specifica comparazione fattuale.
  • Nella valutazione della proporzionalità occorre considerare l'insieme di tutti i reati satelliti posti in continuazione (e le rispettive pene), non esclusivamente il singolo aumento apparentemente più penalizzante o più lieve.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato dal limite massimo di pena stabilito dal giudice della cognizione: gli aumenti non possono portare oltre quella soglia prevista in cognizione.
  • Motivazioni concise nei provvedimenti esecutivi sono ammissibili se congrue e ancorate a circostanze desunte dalla sentenza irrevocabile; censure generiche prive di indicazioni temporali o fattuali precise sono destinate a fallire.
  • Per contestare efficacemente la quantificazione di un aumento di pena è necessario fornire una comparazione coerente basata su date, circostanze fattuali e raffronto con tutte le pene effettivamente applicate ai reati satelliti.

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